F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010
(249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota
n. 6270/1052pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).
Con provvedimento del 29.3.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:
I Sig.ri Donato Arcieri,
Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club
Srl e Vittorio Galigani, Direttore Generale e legale rappresentante della
Società Potenza Sport Club Srl, entrambi per la violazione prevista e punita dall’art.
85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90,
comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti,
del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di luglio,
agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
la Società Potenza
Sport Club Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri
legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Donato
Arcieri e la Società Potenza
Sport Club, tramite il loro legale, hanno depositato istanza
di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante
della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha
adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare
Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento,
il Sig. Donato Arcieri e la Società
Potenza Sport Club hanno proposto istanza
di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS,
[“pena base per il Sig. Donato Arcieri, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due),
diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Potenza
Sport Club, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.700,00 (Euro
seimilasettecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio
consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i
soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che
termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo
Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la
misura; visto l’art. 23, comma 2,
C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene
corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la
sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che
chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di
specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta
e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare
Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Donato Arcieri;
ammenda di €
6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Potenza sport Club Srl; Dichiara
la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento
prosegue per il Sig. Vittorio Galigani: l’incolpato ha fatto pervenire memoria
difensiva con la quale, in sintesi, si sostiene che il deferito è entrato in
carica solo nel dicembre 2009,
a seguito di travagliate vicende giudiziarie che avevano
colpito i precedenti dirigenti del Potenza e sfociate nel sequestro delle quote
societarie. Il Galigani, secondo la difesa, sarebbe pertanto scusabile, nel suo
mancato deposito della su citata attestazione, in quanto cause di forza
maggiore avrebbero reso impossibile l’adempimento. In ogni caso, in via
subordinata, si richiede l’applicazione, stante l’atteggiamento collaborativo
tenuto, di una pena minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante
della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità
dei deferiti e l’irrogazione per il Sig. Galigani Vittorio della sanzione di
mesi 2 (due) di inibizione. È comparso altresì il difensore del deferito, il
quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è
riportato alle conclusioni già formulate e, in particolare, ha rilevato come il
Galigani - secondo quanto dichiarato dall’amministratore unico societario, Sig.
Arcieri nella comunicazione, in atti, alla Lega Pro del 5.1.10 – fosse autorizzato
solamente a sottoscrivere, per conto della Società, contratti economici e tesseramenti.
I motivi della decisione Il
deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti per tabulas che la Società Potenza
Sport Club Srl e, per essa, il su citato dirigente, non ha
tempestivamente documentato, entro il previsto termine del 2 febbraio 2010, il
dovuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals del trimestre luglio
settembre 2009. Risulta depositata, anzi, una lettera del 29.1.10 con la quale
addirittura la Società
Potenza comunica di non poter adempiere ai prescritti
versamenti. Prive di pregio, pertanto, sono le difese dell’odierno deferito
che, pur essendo entrato in carica solo a dicembre 2009, avrebbe avuto tempo
fino al 2 febbraio per adempiere a quanto stabilito dalle norme federali. E
d’altra parte, nonostante quanto affermato oggi in udienza dalla difesa, il
direttore generale del Potenza, Sig. Galigani - secondo la procura speciale notarile
in atti - aveva compiti ben più ampi del solo sottoscrivere, per conto della
Società, contratti economici e tesseramenti; infatti lo stesso era autorizzato,
fra i suoi compiti precipui, a rappresentare la Società nei rapporti con la Federazione, le
Istituzioni collegate, la Lega
e, più in generale, aveva il potere di rendere tutte le dichiarazioni e a compiere
tutti gli atti necessari all’espletamento dell’incarico. Di qui l’affermazione
di responsabilità del deferito. Il
dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig.
Galigani Vittorio, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGA"