COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEF
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
147 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. BERSANI FRANCESCO, tess. U.S.B. San Lazzaro Alberoni, sig. DE MICHELI CINZIA, Presidente U.S.D. Marsaglia, U.S.D. MARSAGLIA e U.S.D. TRAVESE – camp. II^ categoria
Con nota 29.3.2010 n. 6253/528, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. BERSANI FRANCESCO, tess. U.S.D.Marsaglia ed attualmente in prestito alla U.S.San Lazzaro Alberoni, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. MARSAGLIA, mentre era ancora tesserato per la società U.S.D. Travese;
- la sig.ra DE MICHELI CINZIA, Presidente U.S.D. Marsaglia, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Bersani Francesco, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società U.S.D. TRAVESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società U.S.D. MARSAGLIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’U.S.D. TRAVESE ha fatto richiesta di copia degli, prontamente inviatale, ed il calc. BERSANI ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BERSANI FRANCESCO, la inibizione per mesi 1 della sig.ra DE MICHELI CINZIA, l’ammenda di € 400 per l’U.S.D. MARSAGLIA e l’ammenda di € 150 per l’U.S.D. TRAVESE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BERSANI e dalla sig.ra DE MICHELI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S.D. TRAVESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S.D. MARSAGLIA;
- preso atto che il calc. BERSANI risulta regolarmente tesserato, dal 12.9.2009, per l’U.S.D. MARSAGLIA ed attualmente in prestito, dal 3.12.2009 all’U.S. San Lazzaro Alberoni;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. BERSANI FRANCESCO la squalifica per 1 giornata di gara, alla sig.ra DE MICHELI CINZIA, Presidente dell’U.S.D. Marsaglia, la inibizione per mesi 1, all’U.S.D. TRAVESE l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. MARSAGLIA l’ammenda di € 300.