COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SARNESE 1926 – GARA ARIANO V.U. / SARNESE 1926 DEL 25.04.2010 – PROMOZIONE La C.D.T.,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SARNESE 1926 – GARA ARIANO V.U. / SARNESE 1926 DEL 25.04.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente formalizzato; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, espletata la relativa istruttoria, questa C.D.T. ritiene che, sebbene i calciatori Pappacena Carmelo e Liguoro Emilio abbiano assunto un atteggiamento non consono ai principi della correttezza sportiva, la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. debba essere ridimensionata. Appaiono evidenti ictu oculi, invero, l’assoluta indeterminatezza e la rilevante genericità del testo del referto arbitrale, obiettivamente condito da espressioni inadeguate alla configurazione di una sanzione rilevante. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sarnese 1926, di ridurre la squalifica, a carico dei calciatori Pappacena Carmelo e Liguoro Emilio, a due giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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