COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 21 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL’1.05.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 21 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL’1.05.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro gare, dalla società Flumerese , rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice, pubblicata sul C.U. n. 108 del 20.05.2010, pag. 2558, del C.R. Campania, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo della medesima società Flumerese. Deve precisarsi, al riguardo, che il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato la società ai sensi dell’art. 33, comma 8, C.G.S., in ragione della circostanza di fatto che il reclamo non fosse materialmente pervenuto al C.R. Campania. Ritenuto che, dalla documentazione, allegata agli atti del reclamo prodotto dalla società medesima a questa Commissione Disciplinare Territoriale, si evince, viceversa, che la società reclamante aveva regolarmente inviato, in data 3.05.2010, ovvero entro il termine temporale prescritto. Per l’esattezza, il reclamo di prima istanza (per asserita posizione irregolare di alcuni calciatori e dell’assistente di parte) era stato inviato, al Giudice Sportivo Territoriale, con fax delle ore 11.21, mentre, alla controparte, esso era stato inoltrato a mezzo raccomandata postale delle ore 11.11. In ragione della rappresentata circostanza di fatto, questa C.D.T. ritiene di dover dichiarare nulla la cennata decisione del G.S.T. e di rinviare gli atti al medesimo Giudice di prime cure, per la decisione nel merito. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di annullare la decisione del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 108 del 20.05.2010, alla pag. 2558; di disporre la trasmissione degli atti al medesimo G.S.T., per la decisione in merito al reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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