F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RAVELLI (Presidente della Soc. Valle d’Aosta Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO Srl (nota n. 6699/1242pf09-10/A
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010
(284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RAVELLI (Presidente della Soc. Valle d’Aosta Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO Srl (nota n. 6699/1242pf09-10/AM/ma del 14.4.2010). Il deferimento
Con provvedimento del 14 Aprile 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:
● il Signor Manuel Ravelli, all’epoca dei fatti Presidente della Società Valle d’Aosta Calcio Srl, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, e 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., con riferimento al C.U. N°. 1 stagione sportiva di competenza (2008- 2009), per non aver provveduto a corrispondere al Signor Paolo Zema entro i termini di rito stabiliti, le somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 7 Gennaio 2010;
● la Società Valle d’Aosta Calcio Srl ai sensi degli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Le memorie difensive I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l’applicazione delle seguenti la sanzioni: per il Signor Manuel Ravelli l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società Valle d’Aosta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto da scontarsi nella prossima stagione sportiva. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, rileva quanto segue: dall’esame della documentazione allegata al deferimento emerge che, la Società Valle d’Aosta Calcio non ha provveduto a corrispondere nel termine previsto dalla normativa federale tutti i compensi dovuti al calciatore Zema. Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, il quale accoglieva il ricorso proposto dal Signor Paolo Zema e obbligava la Valle d’Aosta Calcio Srl a pagare in favore dello stesso, la somma complessiva di € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta) oltre interessi legali dal deposito del contratto entro il termine di 30 giorni. Tale termine non veniva rispettato dalla Società deferita. In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti sia per violazione dell’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al Signor Manuel Ravelli. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni: al Signor Manuel Ravelli, presidente della Valle d’Aosta Calcio Srl l’inibizione per mesi 6 (sei); alla Società Valle d’Aosta Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011, stante la non afflittività della stessa nella corrente stagione sportiva.
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