F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (238) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIRAINO (calciatore già tesserato per la Soc. SSD Atessa Val di Sangro, attualmente tesserato per la Soc. Casc Italcalcio),
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010
(238) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIRAINO (calciatore già tesserato per la Soc. SSD Atessa Val di Sangro, attualmente tesserato per la Soc. Casc Italcalcio), UMBERTO TANTALO E CESARE FIGURETTI (dirigenti accompagnatori della Soc. Casc Italcalcio) E DELLE SOCIETA’ CASC ITALCALCIO E SSD ATESSA VAL DI SANGRO (nota n. 6027/584pf09-10/AA/ac del 22.3.2010).
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 10 novembre 2009, informava la Procura Federale che la società Italcalcio, partecipante al campionato di seconda categoria, aveva utilizzato in due gare ufficiali il calciatore Giovanni Piraino in posizione irregolare in quanto tesserato per altra società. Era stato accertato, infatti, che la società Italcalcio il 29 settembre 2009 aveva chiesto il tesseramento del calciatore di che trattasi; che il Comitato competente il 7 ottobre successivo aveva comunicato alla richiedente la nullità della lista di tesseramento perché il calciatore Piraino risultava tesserato per la società Atessa Val di Sangro; che il calciatore, nel frattempo, aveva partecipato a due gare di campionato del 4 e dell’11 ottobre 2009 in favore della società Italcalcio. In tale situazione la Procura Federale, con atto datato 22 marzo 2010, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Giovanni Piraino; i due dirigenti accompagnatori della società Italcalcio Umberto Tantalo e Cesare Figuretti, che avevano rispettivamente sottoscritto le due distinte dei calciatori partecipanti alle gare; le società Italcalcio ed Atessa Val di Sangro, contestando al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, ai due dirigenti la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS, ad entrambe le società la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma 2 CGS. Cesare Figurenti e Umberto Tantalo da una parte, la società Atessa Val di Sangro dall’altra hanno fatto pervenire a questa Commissione le proprie memorie difensive, con le quali è stato chiesto ad istanza dei due dirigenti l’applicazione delle attenuanti per aver essi agito in totale buona fede ed ad istanza della società Atessa Val di Sangro il proscioglimento per mancanza dei presupposti della sanzione. All’udienza odierna la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto le seguenti sanzioni disciplinari: per il calciatore Piraino anni due di squalifica, per i dirigenti Tantalo e Figuretti anni due di inibizione per ciascuno, per la Soc. Italcalcio la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00, per la Soc. Val di Sangro l’ammenda di € 300,00. Cesare Figuretti e Umberto Tantalo, presenti di persona unitamente al calciatore Piraino, si sono riportati alla memoria difensiva insistendo per le conclusioni ivi formulate. Il deferimento è fondato. Il calciatore Giovanni Piraino ha sottoscritto il modulo di richiesta tesseramento per la società Italcalcio in costanza di vincolo con Atessa Val di sangro, che era in essere da tempo, mentre la società Italcalcio ha omesso di verificare presso il competente ufficio tesseramenti la posizione del calciatore, come avrebbe dovuto in realtà fare prima di inoltrare la richiesta di tesseramento. Tutto questo ha comportato l’irregolare partecipazione del calciatore alle gare sopra evidenziate, suscettibili di alterare la regolarità delle gare medesime in termini di risultato e quindi dell’intero campionato. Sussiste la responsabilità dei dirigenti Umberto Tantalo e Cesare Figurenti, in quanto, sottoscrivendo il primo la distinta della gara del 4 ottobre 2009 ed il secondo quella afferente la gara dell’11 ottobre successivo, avevano personalmente dichiarato che tutti i calciatori inseriti nella distinta, quindi anche il Piraino, erano regolarmente tesserati. La società Italcalcio risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al calciatore Piraino, che a far data dal 3 dicembre 2009 si era tesserato stavolta regolarmente per la società Italcalcio, nonché per le violazioni ascritte ai suoi due dirigenti. Anche la società Atessa Val di Sangro risponde dei fatti a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che il Piraino aveva compiuto le violazioni che sono state contestate nella vigenza del tesseramento con la società Atessa Val di Sangro, dovendo così quest’ultima rispondere del comportamento del suo calciatore giusto il comma 2 dell’art. 4 CGS. In merito alle sanzioni richieste dalla Procura federale si ritiene equo che esse siano da applicare in misura inferiore, come da seguente dispositivo. P.Q.M. infligge al calciatore Giovanni Piraino la squalifica per 2 (due) gare effettive; a Umberto Tantalo e Cesare Figuretti la inibizione per mesi 2 (due) ciascuno; alla Società Casc Italcalcio la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e alla società SSD Atessa Val di Sangro l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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