F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (308) – APPELLO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 7 PUNTI IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCUR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (308) – APPELLO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 7 PUNTI IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 129 del 23.4.2010). Con decisione pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 129 del 23 aprile 2010 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio , tra l’altro, ha sanzionato la Soc. Coop. Vis Aurelia Srl con la penalizzazione di sette punti in classifica generale e l’ammenda di euro 1.000,00 a causa della posizione irregolare del giocatore Andrea Tamaro già tesserato per la ASD Tanas Casalotti dal 14 novembre 2007, poi tesserato per la Vis Aurelia dal 5 settembre 2009 nonostante fosse ancora vincolato alla precedente Società (come comunicato dalla Federazione – Comitato Regionale Lazio in data 28 settembre 2009). Nella motivazione della decisione di primo grado si precisa che il calciatore, malgrado il diniego al tesseramento comunicato dal Comitato Regionale alla Società, risultava impiegato dalla Vis Aurelia in tredici gare del campionato di Promozione Girone A in posizione irregolare. Con ricorso 3 maggio 2010 la Vis Aurelia ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale sostenendo la totale buona fede della Società soprattutto in relazione alla mancata conoscenza della comunicazione del Comitato Regionale con cui veniva negato il tesseramento (mai ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza) e, conseguentemente , la eccessività della sanzione irrogata. La Vis Aurelia ha sottolineato altresì i propri ottimi precedenti in quaranta anni di attività sportiva. All’udienza è comparso il Presidente della Vis Aurelia assistito dal proprio legale, il quale ha lamentato il fatto che l’odierna discussione sia stata fissata dopo lo svolgimento dei playout che hanno visto retrocedere la Società. Per la Procura Federale è comparso l’avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell’impugnativa proposta e, comunque, rimettendosi alle decisioni di questa Commissione. Esaminati gli atti del giudizio, i fatti contestati risultano inequivocabilmente confermati anche per riconoscimento della Società ricorrente. Quanto alla buona fede della Vis Aurelia, questa Commissione pur non dubitando al riguardo, non può non rilevare che Società abbia utilizzato il giocatore Tamaro in posizione irregolare in ben tredici partite, circostanza di enorme gravità per la quale le sanzioni irrogate appaiono eque. Per la lamentata tardiva fissazione dell’odierna udienza di discussione si precisa che la Società ricorrente non ha comprovato di essersi in alcun modo attivata per ottenere una immediata fissazione di detta udienza; peraltro, al riguardo, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11, e 37, comma 7, avrebbe potuto essere richiesto il procedimento d’urgenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla Soc. Coop. Vis Aurelia Srl e, per l’effetto, conferma le sanzioni irrogate nei suoi confronti. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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