F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 18.06.2010 (307) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 6996/1285pf

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 18.06.2010 (307) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 6996/1285pf09-10/AM/ma del 22.4.2010). Con provvedimento del 22 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: ● il Sig. Giuseppe Cuozzo, Amministratore Unico della SS Scafatese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 87, lett. B delle NOIF; ● la Società SS Scafatese Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Cuozzo, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Scafatese Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Giuseppe Cuozzo; ▪ ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) alla Società SS Scafatese Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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