F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 6023/628pf09-10/SS/en del 22.3.2010). Con

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 6023/628pf09-10/SS/en del 22.3.2010). Con provvedimento del 22 marzo 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Cesare Butelli, Presidente della Società Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 e 4 delle NOIF ed in riferimento all’art. 38, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito, quale Presidente della Società Spal 1907 Spa, al Sig. Ceramicola Giampaolo, di svolgere attività per lo Spal Calcio, seppur lo stesso fosse in costanza di tesseramento con altra consorella e, quindi, non avesse diritto a svolgerla; la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1907 Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1907 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 20 (venti) giorni; pena base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Cesare Butelli; ▪ ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) alla Società Spal 1907 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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