F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (154) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore Unico della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA’ US FOGGIA SpA (nota n. 3821/560pf09-10/SS/en del 1

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (154) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore Unico della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA’ US FOGGIA SpA (nota n. 3821/560pf09-10/SS/en del 12.1.2010). Con provvedimento del 12 gennaio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Giovanni Francavilla, Amministratore Unico della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 35 e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Pecchia Fabio di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al Sig. Porta Antonio di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della US Foggia Spa, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra; la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante ed ai propri tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Giovanni Francavilla, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 45 giorni (quarantacinque); pena base per la Società US Foggia Spa, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 45 (quarantacinque) al Sig. Giovanni Francavilla; ▪ ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) alla Società US Foggia Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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