F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO Srl (nota n. 5119/491pf09-10/AM/ma del 23.2.2010). Il deferimento . Con provvedimento del 23 Febbraio 2010, il

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO Srl (nota n. 5119/491pf09-10/AM/ma del 23.2.2010). Il deferimento . Con provvedimento del 23 Febbraio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione la Società Polisportiva Alghero Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 1 , comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio allenatore, Sig. Ninni Corda. Le memorie difensive I deferiti facevano pervenire le memorie difensive nei termini previsti. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto il proscioglimento nei confronti della Società Polisportiva Alghero. Nessuno e’ comparso per la Società deferita. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, osserva. La vicenda trae origine da un provvedimento adottato con C.U. N°. 47/Div del 27/10/2009 con cui il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore della Società Polisportiva Alghero, Sig. Ninni Corda, per aver causato una rissa oltre che un danno fisico a un giocatore dell’A.C. Legnano al termine della partita Alghero - Legnano del 25/10/2009. A seguito della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti in materia di giustizia sportiva, il portiere dell’A.C. Legnano, Claudio Furlan, riceveva mediante telefonate anonime pressioni affinché modificasse le dichiarazioni in precedenza rese sui fatti oggetto del procedimento. Lo stesso tesserato riceveva, inoltre, il martedì antecedente la partita del 25/10/2009, una telefonata definita dalle indagini della FIGC, vagamente minatoria ed “inquietante”, ma dalla quale non si risaliva all’autore. Inoltre in data 5/11/2009 l’allenatore dell’A.C. Legnano, Giuseppe Scienza riceveva tramite sms, la richiesta, da parte dell’allenatore della Società Polisportiva Alghero, Ninni Corda, di rilasciare una dichiarazione scritta in merito alla estraneità di quest’ultimo ai fatti del 25/10/2009. Tanto osservato, la Commissione Disciplinare, considerato che con CU N°. 123 della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, del 21/05/2010 il Sig. Ninni Corda è stato prosciolto dall’addebito contestatogli, sentita la richiesta della Procura Federale in tal senso, ritiene che difetti il presupposto della contestazione a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti della Società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara di prosciogliere la Società Polisportiva Alghero Srl dall’addebito ascritto.
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