F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BELLAMIO (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), SALVATORE NALDI (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Cal

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BELLAMIO (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), SALVATORE NALDI (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), BRUNO MATERA (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), LUIGI ALBISINNI (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), FRANCESCO BARRA CARACCIOLO (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), GIOVANNI NALDI (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010). Con atto del 4.5.2010, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Paolo Bellamio, nominato Amministratore Unico della SS Calcio Napoli SpA il 22.6.2004, Salvatore Naldi, Presidente sino al 22.6.2004, Bruno Matera, vice Presidente sino al 22.6.2004, Luigi Albisinni, Amministratore delegato sino al 22.6.2004, Francesco Barra Caracciolo e Giovanni Naldi, consiglieri sino al 22.6.2004, per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, co. 2 e 3 NOIF, avendo i predetti ricoperto le ripetute cariche sociali in seno alla SS Calcio Napoli SpA, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della stessa. Alla riunione del 17.5.2010, la Procura Federale ha insistito perché ai deferiti venisse applicata la prevista preclusione per anni 5 (cinque) al Sig. Albisinni Luigi, per anni 4 (quattro) al Sig. Naldi Salvatore ed al Sig. Matera Bruno, per anni 2 (due) al Sig. Bellamio Paolo, per anni 1 (uno) al Sig. Naldi Giovanni e per mesi 6 (sei) al Sig. Barra Caracciolo Francesco. I Sigg.ri Bellamio, Albisinni e Matera, con distinte memorie, hanno concluso, il primo, per la prescrizione delle presunte violazioni ex art. 18, co. 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, il secondo per la decadenza dal potere di indagine per decorrenza dei termini ex art. 32, co. 11, CGS, il terzo per il difetto di giurisdizione della adita Commissione Disciplinare e tutti comunque per il proscioglimento. I Sigg.ri Salvatore e Giovanni Naldi e Francesco Barra Caracciolo, dei quali solo i primi due hanno conferito mandato di rappresentanza depositato alla riunione del 17.6.2010, sono rimasti assenti e, comunque, hanno omesso di far pervenire memorie difensive. Il procedimento, alla riunione del 22.6.2010, è stato quindi definito, previa acquisizione della documentazione della quale era stato ordinato il deposito. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. Va preliminarmente rigettata la eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 18, co. 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, che risulta essere stata interrotta dall’apertura dell’inchiesta, ai sensi del co. 3 della richiamata disposizione, nella stagione sportiva 2005/2006, a seguito della richiesta di trasmissione dei documenti relativi al fallimento della SS Calcio Napoli Spa da parte della Procura Federale, il 7.10.05, contestualmente riscontrata dalla LNP. Va altresì rigettata la eccezione con la quale è stato invocato il difetto di giurisdizione della CDN adita, in quanto le contestazioni di cui all’atto di deferimento attengono ad un periodo nel quale vigeva il tesseramento dei deferiti, a nulla rilevando gli eventi relativi alla cessazione dei rapporti tra gli stessi e la Società. In data 2.8.2004, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della SS Calcio Napoli SpA, cui il Presidente Federale, in data 5.8.2009 ha revocato l’affiliazione (C.U. n. 55/A). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, già fatto proprio dall’adita Commissione (CU n. 36 CDN del 20.11.2008) per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve involgere necessariamente valutazioni rigorose sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, e può più ampiamente riguardare anche le scorrettezza dei comportamenti, anche dal punto di vista sportivo, nella gestione della stessa. Sul punto, è opportuno richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, che ha definito la gestione Naldi come connotata da “approssimazione, gravi errori e/o assenza di progettualità, irresponsabilità e infruttuosa dissipazione di risorse”. Detto ciò, ai fini della individuazione delle responsabilità e della conseguente applicazione e graduazione delle sanzioni, e sebbene detta gestione sia astrattamente riferibile a tutti i soggetti deferiti in ragione degli incarichi dagli stessi ricoperti, è bene però rilevare, soprattutto in ossequio al principio posto dalla Corte di Giustizia, che la documentazione in atti, da un lato, può far ritenere imputabile il dissesto societario che ha condotto al fallimento e alla revoca dell’affiliazione a chi rivestiva posizioni apicali nel sodalizio, e quindi, in particolare, al Presidente, Sig. Salvatore Naldi, ed all’Amministratore Delegato, Sig. Luigi Albisinni, che hanno ricoperto tali incarichi dal 23.7.2002 (cfr. censimento anno sportivo 2002/2003), dall’altro non può far ritenere provata alcuna responsabilità in capo agli altri deferiti non essendo stato fornito alcun elemento, tantomeno indiziario, in merito a comportamenti specificamente riferibili agli stessi. Al riguardo, basti considerare che una diversa valutazione determinerebbe responsabilità anche in capo al Bellamio che ha ricoperto la carica di Amministratore Unico dal 22.6.2004, quindi per un periodo scarsamente significativo. L’accertamento delle responsabilità come sopra individuate comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Proscioglie i Sigg.ri Paolo Bellamio, Francesco Barra Caracciolo, Bruno Matera e Giovanni Naldi. Infligge al Sig. Salvatore Naldi la inibizione per anni 3 (tre) ed al Sig. Luigi Albisinni la inibizione per anni 2 (due).
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