F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 4791/710pf09-10/AM/ma dell’11.2.2010). Il deferimento Con provvedimento del 11 Febbraio 2

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2010 (198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 4791/710pf09-10/AM/ma dell’11.2.2010). Il deferimento Con provvedimento del 11 Febbraio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione la Società ASD Calcio A 5 2007 ex art 1, comma 5, e comunque a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Le memorie difensive La Società deferita trasmetteva a mezzo fax in data 3 Giugno 2010 documentazione asseritamente attestante la ricezione di un assegno bancario da parte del Signor Andrea Congiu, a saldo del dovuto per compensi inerenti la stagione sportiva 2007-2008, documentazione non accompagnata da memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità della Società deferita, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per la Società ASD Calcio A 5 2007 la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, sentita la richiesta della Procura Federale, all’esito dell’odierno dibattimento, osserva. La vicenda trae origine dalla sottoscrizione in data 30/6/2006 di una scrittura privata tra il Sig. Congiu e la ASD Calcio A 5 2007, con la quale si prevedeva il rimborso per le spese sostenute dall’allenatore. Successivamente il Sig. Congiu presentava un ricorso in data 29/10/2008, con il quale chiedeva la rimanente somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese residuo. Il Collegio arbitrale in parziale accoglimento della domanda, condannava il deferito al pagamento di € 1.550, 00 in favore del Sig. Andrea Congiu. La Commissione, ritenuta l’irrilevanza della documentazione prodotta ai fini del contestato omesso deposito presso la Divisione Calcio A 5 della L.N.D. del contratto economico riferito al rapporto con la Società deferita, alla luce della ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie emerse, ritiene accertata la violazione ascritte alla ASD Calcio A 5 2007 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 , comma 2, C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina alla ASD Calcio A 5 2007, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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