COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°177 del 24/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23.05.2010 SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°177 del 24/05/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 23.05.2010 SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla CIVITANOVESE
CALCIO,
osserva
la società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara SANTEGIDIESE
CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO del 23 maggio 2010, per avere la società ospitante
utilizzato un calciatore, SELOTTO LUCIANO, pur essendo stato questi tesserato dopo la
scadenza del termine previsto dall’art.39, comma 1, delle NOIF. e dal C.U. n. 137 della
FIGC;
il reclamo è infondato e va rigettato. L’ufficio tesseramenti della FIGC ha comunicato a
questo Giudice che la richiesta di tesseramento del suindicato calciatore era stata inoltrata
tempestivamente, e cioè entro il 31 marzo del 2010, nel termine pertanto previsto
dall’art.39, comma 1, delle NOIF;
p.q.m.
1. rigetta il reclamo;
2. convalida il risultato della gara conclusasi con il punteggio SANTEGIDIESE CALCIO –
CIVITANOVESE CALCIO 5-3;
3. dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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