COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°177 del 24/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23.05.2010 SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°177 del 24/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23.05.2010 SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla CIVITANOVESE CALCIO, osserva la società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO del 23 maggio 2010, per avere la società ospitante utilizzato un calciatore, SELOTTO LUCIANO, pur essendo stato questi tesserato dopo la scadenza del termine previsto dall’art.39, comma 1, delle NOIF. e dal C.U. n. 137 della FIGC; il reclamo è infondato e va rigettato. L’ufficio tesseramenti della FIGC ha comunicato a questo Giudice che la richiesta di tesseramento del suindicato calciatore era stata inoltrata tempestivamente, e cioè entro il 31 marzo del 2010, nel termine pertanto previsto dall’art.39, comma 1, delle NOIF; p.q.m. 1. rigetta il reclamo; 2. convalida il risultato della gara conclusasi con il punteggio SANTEGIDIESE CALCIO – CIVITANOVESE CALCIO 5-3; 3. dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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