COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAMATZAI 85 (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2010. Gara Siliqua / Samatzai
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SAMATZAI 85 (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2010.
Gara Siliqua / Samatzai 85 del 14.02.2010.
Con rituale e tempestivo reclamo la Società Samatzai 85 ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 35 del 25 febbraio 2010, che respingeva in prima istanza, l’atto d’impugnazione con il quale la stessa Samatzai 85 richiedeva la vittoria della gara in epigrafe, in virtù dell’irregolare posizione del giocatore Antonio Locci, tesserato con il Siliqua.
La presente Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. n° 37 del giorno 11 marzo 2010, poiché ne sussistevano i presupposti, disponeva la sospensione del medesimo procedimento, demandando alla Procura Federale l’effettuazione di indagini tese a ricostruire i fatti così come accaduti.
Con comunicazione del 22 aprile 2010 la Procura Federale trasmetteva alla F.I.G.C. il carteggio contenentegli accertamenti e le conclusioni relative all’indagine richiesta: dall’esame delle stesse si evince che il calciatore Alessio Locci sottoscriveva, contestualmente ai genitori, la lista di trasferimento (n°122897) dell’anno calcistico 2009/2010, che sanciva il passaggio del predetto tesserato dal Cagliari Calcio alla società dilettantistica Siliqua; dagli accertamenti effettuati, sulla base sia di prove documentali che testimoniali, è emerso che la lista di trasferimento- non datata in calce – è stata formata nel mese di agosto 2009 ed è stata sottoscritta disgiuntamente, dapprima dal dirigente del Cagliari Calcio e poi dal vice presidente del Siliqua.
Detta lista di trasferimento è stata consegnata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti di Cagliari in data 04.09.2009 dal segretario del Siliqua nelle mani di un collaboratore del Comitato, in assenza in quella data del responsabile dell’ufficio tesseramento.
Il Comitato successivamente, poiché la lista di trasferimento de qua era stata consegnata dopo il 31.08.2009, provvedeva a restituirla al Siliqua Calcio, con raccomandata dell’11.09.2009, siccome spedita fuori termine.
La lista di trasferimento de qua è stata modificata nella data in maniera macroscopica; essa già ad primo, superficiale esame, risulta corretta con l’apposizione della data 24.08.2009 – che avrebbe determinato la sua regolarità temporale - al posto di quella del 04.09.2009, giorno nel quale la stessa è stata realmente consegnata nelle mani del collaboratore addetto della Lega.
La Commissione, sulla scorta delle risultanze procedimentali, ritiene certamente provata la circostanza che la lista di trasferimento del calciatore Alessio Locci è stata depositata presso il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti di Cagliari in data 4 settembre 2009; e quindi quando i tempi previsti perentoriamente dalle norme per la sua regolarità erano già decorsi.
Siffatto unico dato sancisce, senza dubbio alcuno l’irregolare posizione del giocatore Alessio Locci, che pertanto ha preso parte alla gara Siliqua/ Samatzai 85 vestendo una posizione in palese violazione delle norme, di talchè non si può non accogliere il reclamo dell’odierna ricorrente assegnando la vittoria della gara alla stessa con il risultato di 3 a 0 a suo favore.
Codesto Organo disciplinare evidenzia, altresì, il fatto che l’accadimento circa la sicura modifica della data evidenziata nella lista di trasferimento possa sottendere condotte fraudolente da parte di soggetti più o meno interessati al regolare tesseramento del giocatore Locci, che necessitano di sicuri e puntuali approfondimenti al fine di comprendere e ricostruire quanto accaduto in ordine ai presunti autori ed agli eventi constatati. Per queste ragioni la Commissione ritiene assolutamente necessario demandare ulteriori accertamenti, in ordine all’opposizione della data ed alla sua sicura modifica, alla Procura Federale ciò al fine di far piena luce sui fatti che potrebbero essere stati connotati da condotte gravemente anti-sportive. Per tutti questi motivi, la Commissione, in totale modifica del provvedimento impugnato, accoglie il reclamo della società Samatzai 85 non omologando la gara con il risultato acquisito sul campo, assegnando la vittoria della stessa alla ricorrente con il punteggio di 3 a 0. Dispone il non addebito della tassa. Inoltre, la Commissione Disciplinare, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’ulteriore indagine che vorrà esplicare in ordine a quanto esposto.
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