COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 18/p Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarell

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 18/p Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile. Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, il viceprocuratore competente, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati: Starnotti Andrea, Presidente della Società A.S.D. Città di Scandicci Bernardo Andrea, Presidente della Società A.S.D. Atletico 2001 Elisei Valerio, Presidente della Società A.S.D. Vicarello Spes Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 2 del 9/7/2009 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2009/2010 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.” All'udienza tenutasi, in data 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana venivano evidenziate alcune censure in ordine alla mancato esercizio del diritto di difesa con riferimento alle produzioni documentali operate dalla Procura Federale nella medesima udienza e pertanto, condividendosi tale rilievo, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S. veniva disposto il differimento della discussione per la data del 14 maggio 2010. Tale decisione e la data di rinvio era pubblicata nel Comunicato Ufficiale ed il termine veniva concesso a tutte le società convocate (ad eccezione di coloro che volevano definire il procedimento ex art. 23 C.G.S. le cui posizioni venivano, ovviamente, stralciate) stante la regolarità delle notifiche. All'udienza del 14 maggio 2010 ed alla presenza del sostituto Procuratore Avv. Lombardi era presente Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno assistito dall'Avv. Menichini che, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., avanzava, concordemente alla Procura, richiesta di applicazione della seguente sanzione: Euro 1.700,00 per la società e giorni 30 di inibizione del Presidente. La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti. Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente procedeva all'istruttoria dibattimentale e dava la parola al Procuratore che esponeva i motivi del deferimento richiamando la preliminare contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati e chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 2.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40. Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale. Nel merito rileva che nel C.U. n. 2 del 9 luglio 2009, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo “Attività giovanile2” “I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2009/2010, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le Società di Serie C e C1 che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo pari a Euro 2.500,00.” La tassatività della norma associata alla prova documentale fornita dall'accusa evidenzia la palese responsabilità dei Presidenti deferiti con le rispettive società di appartenenza imponendo, stante l'assenza di qualsivoglia giustificazione difensiva, l'applicabilità della norma di riferimento. P.Q.M. La C.D.T. applica, ex art. 23 C.G.S. alla Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno, l'ammenda di Euro1.700,00 ed al relativo Presidente Citi Claudio l'inibizione per giorni 30. La C.D.T. applica alle restanti società A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001 e A.S.D. Vicarello l'ammenda di Euro 2.500,00 ed ai relativi Presidenti Starnotti Andrea, Bernardo Andrea ed Elisei Valerio l'inibizione per giorni 40.
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