COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Tiziano GALLO Consigliere

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Tiziano GALLO Consigliere Soc. Real Pionca della Società A.S.D. Real Pionca La Procura Federale con atto del 4/3/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Tiziano GALLO – Dirigente A.S.D. Real Pionca per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti di cui alla parte motiva dell’atto di deferimento. la Società A.S.D. Real Pionca per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per gli addebiti ascritti al proprio tesserato all’epoca dei fatti (vedi atto di deferimento allegato). Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, delegato il Collaboratore, Sig. Girolamo De Angelis e il Sostituto Procuratore, Avv. Sandro De Marco, in ordine alla nota del 19/11/09, con la quale la Polisportiva Massanzago lamentava comportamenti antisportivi del Sig. Gallo Tiziano, consigliere della Polisportiva Real Pionca, il quale spacciandosi per osservatore di importanti società professionistiche, avvicinava i propri giocatori del settore giovanile al fine di convincerli a trasferirsi presso la propria società o in altre società calcistiche prospettando grandi aspettative. In particolare, al termine della gara del campionato Allievi provinciali del giorno 15/11/2009 fra la Polisportiva Massanzago e Real Pionca, il Sig. Gallo Tiziano, avvicinava, rincorrendo fin quasi negli spogliatoi, il giocatore Basso Davide , prospettandogli grossi progetti futuri nella sua società. Rilevato che, all'esito della attività di indagine, è emerso quanto segue: nelle audizioni eseguite dal Collaboratore della Procura, il Sig. Angelo Rizzo, consigliere della Polisportiva Massanzago, ha confermato quanto riportato nella denuncia sostenendo che "il Sig. Gallo si spaccia per lavorare per la squadra del Cittadella" e che ''il Gallo telefona a casa dei giocatori, contatta i genitori e 4/5 giocatori sono stati portati al Real Pionca" Conferma, altresì, l'episodio avvenuto al termine della gara del 15/11/09 tra la Polisportiva Massanzago e la Real Pionca e precisamente che il Sig. Gallo avrebbe rincorso il calciatore Basso Davide per fargli "i complimenti e promettendogli un futuro migliore" ; All'uopo riferisce che aveva avuto conferma dai genitori del giovane calciatore che gli stessi erano stati contattati dal Sig. Gallo al fine di farlo passare nella sua squadra. Nella sua audizione il Sig. Tiziano Gallo ha negato di essere un "osservatore" e in ordine all'episodio di cui sopra, sostiene che si è rivolto al calciatore Basso Davide della Polisportiva Massanzago solo per fargli i complimenti. il calciatore Basso Davide, tuttavia, nella sua audizione, ha confermato che al termine della gara del 15/11/09 tra la Polisportiva Massanzago e Real Pionca "il Sig. Gallo Tiziano, mi ha awicinato, mi ha fatto i complimenti e mi ha detto se ero interessato a cambiar squadra in un prossimo futuro (Real Pionca e Cittadella) " Ritenuto che, con il comportamento sopra descritto, cosi come risultato dalle indagini effettuate, il sig. Tiziano Gallo abbia tenuto una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, venendo meno anche ai principi fondamentali della Federazione al solo fine di arrecare un vantaggio alla propria squadra con l'acquisizione di calciatori di altre società mediante promesse ed atteggiamenti ingannevoli; Ritenuto che i fatti come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza evidenziati dagli atti, integrano la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. da parte del Sig. Tiziano Gallo consigliere della società Real Pionca, per aver agito in spregio dei precetti disciplinati dalle richiamate norme e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS la Real Pionca in conseguenza della condotta antiregolamentare, da ascriversi al proprio tesserato all'epoca dei fatti”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 27/4/2010 sono risultati presenti : • il Sig. Tiziano GALLO Dirigente A.S.D. Real Pionca • la Società A.S.D. Real Pionca rappresentata dal Sig. Pagini Fabio entrambi assistiti dall’Avv. Raffaello Squarcina. • Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni : - un mese di inibizione a carico del Sig. Tiziano Gallo – Dirigente Soc. Real Pionca - ammenda di € 250,00 a carico della Società Real Pionca. Sentite le parti deferite assistite a difesa dall’Avv. Squarcina Raffaello, concludendo che nessuna sanzione venga applicata a carico del Sig. Gallo per non aver commesso il fatto e comunque perchè gli addebiti non integrano gli estremi della fattispecie dellì’art. 1 del C.G.S. Letta la memoria difensiva presentata dai soggetti deferiti; vista la documentazione alla stessa allegata e ritenuta inammissibile, alla luce di quanto disposto dal C.G.S., l’acquisizione delle dichiarazioni prodotte, considerato che la documentazione agli atti dimostra, quantomeno, con riferimento alla circostanza del contatto con il calciatore Basso, l’effettiva sussistenza di un comportamento non conforme ai doveri ed ai principi di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni : • a carico del Sig. Tiziano GALLO Dirigente A.S.D. Real Pionca : la sanzione della inibizione sino al 15/5/2010; • a carico della Società A.S.D. Real Pionca : la sanzione dell’ammenda di € 150,00.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it