COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FARA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5/CS del 12/5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FARA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5/CS del 12/5/2010 – Squalifica sino al 9/5/2012 Giocatore Carollo Fabio – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Fara ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino al 9/5/2012 assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Carollo Fabio e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5/CS del 12/5/2012 : “emerge dal rapporto di gara che il giocatore veniva espulso in quanto contestava una decisione dell’arbitro con insulti e bestemmie. Alla notifica del provvedimento manteneva un comportamento violento nei confronti dell’arbitro, prima spingendolo con entrambe le mani al petto, quindi colpendolo con una fortissima testata alla pancia facendolo cadere a terra procurandogli forte dolore. Prima di abbandonare il terreno di gioco reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’ASD Fara; vista la documentazione ufficiale agli atti; rilevato che il rapporto di gara redatto dall’arbitro é risultato chiaro e dettagliato, senza elementi contradditori e gli accadimenti sono stati descritti in maniera specifica; considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Fara; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 9/5/2012 a carico del calciatore Carollo Fabio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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