COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.9. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunica

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.9. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 46 del 14/4/2010 – Delibera gara Olimpica Dossobuono–Somma dell’8/4/2010 (applicazione art. 17/1 e 3 del CGS); penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00.- per rinuncia – Torneo Giovanissimi Provinciale La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato opposizione avverso le sanzioni emarginate assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 14/4/2010 :per non essersi presentata alla disputa della gara Olimpica Dossobuono – Somma dell’8/4/2010. La Commissione Disciplinare Territoriale visto il reclamo in oggetto constatato che dalla documentazione in atti non risulta allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma e art. 46, 5° comma del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; - di confermare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 25,00,- per rinuncia; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it