COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. POZZO A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 de

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. POZZO A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Hellas Verona - Pozzo del 21/3/2010; Inibizione sino al 31/12/2010 assistente arbitrale Bertolini Doriano; Squalifica per due giornate giocatore Esposito Vincenzo – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Pozzo A.S.D. ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 60 del 14/4/2010, con le quali applicava le seguenti sanzioni : - sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in applicazione del disposto di cui all’art. 17/1 C.G.S. gara Hellas Verona - Pozzo del 21/3/2010; - Inibizione sino al 31/12/2010 assistente arbitrale Bertolini Doriano; - Squalifica per due giornate giocatore Esposito Vincenzo : “rilevato dal R.A. che l'Arbitro al 47' del 2' tempo, dopo aver indicato n. 4 minuti di recupero, sospendeva temporaneamente la gara per soccorrere un giocatore della soc. Pozzo a terra sanguinante; che i giocatori Insito Francesco e Longo Manuel (entrambi soc. Pozzo) rincorrevano un giocatore avversario e pertanto nei confronti degli stessi veniva adottato il provvedimento di espulsione; che alla notifica il giocatore Esposito Vincenzo (soc. Pozzo) protestava in maniera eccessiva e quindi, nuovamente ammonito, veniva espulso; che alla notifica lo stesso si avvicinava con fare minaccioso assieme al proprio dirigente Bertolini Doriano (assistente di parte soc. Pozzo); che nel frattempo il giocatore Brunelli Filippo (soc. Pozzo) insultava un avversario a voce alta e pertanto veniva espulso; che il giocatore Valotto Marco (soc. Pozzo) a distanza ravvicinata, protestava eccessivamente e quindi riceveva la seconda ammonizione con conseguente espulsione; che l'Arbitro constatata l'espulsione di n. 5 giocatori della soc. Pozzo decretava la fine anticipata della gara per mancato numero minimo di giocatori in campo, quando rimanevano ancora due minuti di gioco da recuperare; che a tal punto il Signor Bertolini continuava a cercare il contatto fisico con l'Arbitro pronunciando anche frasi minacciose ed ostacolando il suo rientro negli spogliatoi assieme al dirigente Signor ZANIN GIANNI nonché all'allenatore Signor Ronconi Simone”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Pozzo ASD; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara ed il relativo supplemento, con la precisazione che la gara era da ritenersi conclusa al 48’ del 2°tempo, allorché al momento della espulsione dei primi tre giocatori, si erano verificati fatti tali da non poter garantire la regolare prosecuzione della gara medesima. Il direttore di gara ha, infatti, ribadito di non essere stato neanche in grado di notificare gli ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori n. 4 e n. 17 dell’A.C. Pozzo che si erano resi responsabili dei fatti di cui al referto. la C.D.T. preso atto delle precisazioni del direttore di gara dalle quali si evince che la partita deve essere considerata sospesa per la mancanza delle condizioni per la sua prosecuzione, atteso il timore dell’arbitro per la propria incolumità; considerato, quindi, che tale evento é da ritenersi completamente imputabile alla Società A.C. Pozzo ed ai suoi tesserati dispone - respingersi il ricorso, con conseguente conferma di tutti i provvedimenti assunti dal G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dall’A.C. Pozzo ASD; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, a carico dell’A.C. Pozzo (ex art. 17/1 CGS) con il risultato di : Hellas Verona 1903 – Pozzo 3 – 0; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Esposito Vincenzo; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/12/2010 a carico dell’assistente arbitrale Bertolini Adriano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it