COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig. Riccardo BERTO calciatore attualmente tesser

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 03 (CS) del 05 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig. Riccardo BERTO calciatore attualmente tesserato per la Società U.S. Rio A.S.D. del Sig. Ennio GARONI dirigente della Società U.S. Rio A.S.D. della Società U.S. RIO ASD di Rio S.Martino di Scorzé (Ve) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 16/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Riccardo BERTO Calciatore attualmente tesserato per la Società U.S. Rio A.S.D. per rispondere della violazione di cui agli articoli 1,comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato 14 gare nelle file della Società U.S. Rio ASD senza averne titolo perché al momento non tesserato, come descritto nell’atto di deferimento; il Sig. Ennio GARONI Dirigente della Società U.S. Rio A.S.D. per rispondere della violazione di cui agli articoli 1,comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto 14 distinte di gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Riccardo Berto non ne avesse titolo come descritto nell’atto di deferimento; la Società A.S.D. RIO di Rio S.Martino di Scorzé (Ve) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : Il Sostituto Procuratore Federale, vista la nota del 24.03.2010 con la quale il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto - L.N.D. ha trasmesso alla Procura Federale per quanto di competenza copia della documentazione relativa ad una denuncia attivata da più società con la quale è stata segnalata la presunta partecipazione irregolare del calciatore Riccardo BERTO da parte della società U.S. RIO A.S.D. nella corrente stagione sportiva in occasione di diverse gare del Campionato di Seconda Categoria (Girone N); rilevato, dall'esame della documentazione acquisita, che il calciatore Riccardo BERTO, nato il 31.08.1976, ha preso parte nelle fila dell’U.S. RIO A.S.D. a 14 gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria stagione sportiva 2009/2010 in posizione irregolare in quanto al momento non tesserato, che nello specifico sono: • S. Erasmo - U.S. RIO A.S.D. del 20.09.2009; • U.S. RIO A.S.D. - Calvi Noale del 27.09.2009; • U.S. RIO A.S.D. - G.S.Real Martellago del 04.10.2009; • Real Campalto - U.S. RIO A.S.D. del 08.11.2009; • U.S. RIO A.S.D. - Riva Malcontenta del 15.11.2009; • U.S. RIO A.S.D. - Maerne del 28.11.2009; • AC. Ballò Scaltenigo - U.S. RIO A.S.D. del 06.12.2009; • U.S. RIO A.S.D. - Campocroce del 13.12.2009; • U.S. RIO A.S.D. - Gambarare del 10.01.2010; • U.S. RIO A.S.D. - S. Erasmo del 17.01.2010; • Calvi Noale - U.S. RIO A.S.D del 24.01.2010; • U.S. RIO A.S.D. - Saccafisola del 07.02.2010; • AS.D. Pol. Mellaredo - U.S. RIO A.S.D. del 14.02.2010; • G.S. Real Martellago - U.S. RIO A.S.D. del 24.02.2010; rilevato che il calciatore Riccardo BERTO si è tesserato per l' U.S. RIO AS.D. solamente in data 26.02.2010; accertato che il calciatore Riccardo BERTO ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società U.S. RIO A.S.D. ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo di BERTO venne inserito negli elenchi in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate ai sensi dell'art.61 delle N.O.I.F., quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Ennio GARONI; considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione delle liste gare richiamate dichiarava che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; ritenuto che l'appartenenza del sig. BERTO (matricola 2.662.965), alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di calciatore non tesserato per 14 gare nella corrente stagione sportiva abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile anche al sig. Ennio GARONI, dirigente della società U.S. RIO A.S.D., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società U.S. RIO AS.D., ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 4/5/2010 sono risultati presenti i soggetti deferiti e precisamente : - il Sig. Riccardo Berto, calciatore ASD Rio - il Sig. Ennio GARONI, dirigente ASD Rio - la Società RIO A.S.D., rappresentata dal Presidente Sig. Michielan Lucio, quest’ultimo assistito dall’Avv. Damiano Danesin - il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. L’Avv. Danesin ha esposto le difese della Società Rio. Il Presidente dell’U.S. Rio e gli altri soggetti deferiti hanno ammesso la responsabilità in relazione ai fatti contestati, evidenziando comunque la loro buona fede ed in particolare la riferibilità del comportamento ad un mero errore. A questo punto il Rappresentante della Procura, il Presidente Michielan Lucio ed il Dirigente Sig. Garoni Ennio hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e, ritenuto applicabile al caso di specie anche il disposto di cui all’art. 24 del C.G.S., hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - penalizzazione di n. 3 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^Categoria 2009/2010 - ammenda di € 800,00 a carico della Società U.S. Rio ASD - inibizione di mesi 10 a carico del Sig. Ennio Garoni. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico della Società U.S. Rio ASD : ● penalizzazione di n, 3 punti nella classifica del Campionato di 2^Categoria 2009/2010 ● ammenda di € 800,00. - a carico del Dirigente Ennio Garoni : la sanzione della inibizione per mesi 10. Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del calciatore Berto Riccardo. Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore Berto ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Berto per n. 14 gare dell’attuale Campionato di 2^ Categoria. Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo del calciatore di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare. In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena. Ritiene, inoltre, possibile questa C.D.T. valorizzare il contegno processuale tenuto dal calciatore Berto, rivelatosi di ampia collaborazione. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione del calciatore Berto Riccardo, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione : - squalifica sino al 31/8/2010.
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