COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Antonio De Santis giocatore Pol. La Vetta

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Antonio De Santis giocatore Pol. La Vetta della Società A.S.D. Polisportiva La Vetta – S.Ambrogio di Valpolicella (VR) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 14/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale : il Sig. Antonio DE SANTIS (Giocatore attualmente tesserato Polisportiva La Vetta) per rispondere della violazione di cui all’art. 1.,comma 1 del C.G.S. per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come compiutamente descritto dalla parte motiva dell’atto di deferimento; ia Società A.S.D. Polisportiva La vetta per rispondere ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Procuratore Federale e il Vice Procuratore Federale, vista la nota datata 18 dicembre 2009 con la quale il Presidente della Sezione AIA di Verona trasmetteva una segnalazione redatta dall'arbitro effettivo sig. Luca Bonizzato che riferiva in merito ad un episodio di fisica aggressione da lui subita all'interno di un pubblico esercizio (Discoteca) di Pescantina la sera del 12 dicembre 2009 ad opera di un giovane identificato come Antonio De Santis, calciatore tesserato per la Società Polisportiva "La Vetta" con sede a Domegliara; esaminata la documentazione acquisita e le risultanze degli accertamenti esperiti da questa Procura Federale da cui emerge che l'episodio de quo - sebbene verificatosi fuori dall'ambito sportivo - deve essere ricondotto all'attività arbitrale svolta dal sig. Bonizzato ed in particolare alla espulsione da questi comminata a carico del calciatore De Santis al termine della gara del campionato "Juniores", Girone A, disputata il 21 novembre 2009 tra le squadre della PoI. La Vetta e del Malcesine; rilevato, in particolare, che l'aggressione subita dal Bonizzato è sicuramente ascrivibile ad un pregresso risentimento nutrito nei suoi confronti dal tesserato De Santis che già al termine della gara innanzi menzionata, dopo avere apostrofato l'arbitro con pesanti epiteti, aveva proferito una palese minaccia ("Ti aspetto fuori, testa di c.. .."); rilevato,inoltre,che lo stesso De Santis la sera del 12 dicembre 2009,prima di passare alle vie di fatto,si era rivolto al Bonizzato con la frase: "Tu sei l'arbitro che ci ha arbitrati contro il Malcesine e mi ha squalificato" ; rilevato che l'arbitro Bonizzato, alle cui dichiarazioni deve riconoscersi valore di prova privilegiata, sentito nel corso delle indagini, ha confermato l'aggressione subita ad opera del De Santsi. considerato che la condotta nella circostanza tenuta dal sig. Antonio De Santis integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità sportiva sanciti dall'art.1, comma 1 del CGS e che tale comportamento assume particolare rilievo sotto il profilo disciplinare in considerazione del comprovato nesso di causalità tra l'episodio innanzi descritto e le funzioni arbitrali svolte dalla vittima dell'aggressione nella gara in premessa specificata; considerato, altresì,che dal comportamento del sig. De Santis Antonio consegue la responsabilità oggettiva della Società Polisportiva La Vetta ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento dell’11/5/2010 sono risultati presenti : - il Sig. Antonio De Santis, calciatore ASD Polisportiva La Vetta - la Società ASD Polisportiva La Vetta, rappresentata dal Presidente Sig. Ennio Fedrigoli - il Dott. Vincenzo Postiglione in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura, il Presidente Fedrigoli ed il calciatore Antonio De Santis hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - ammenda di € 200,00 a carico della Società Polisportiva La Vetta - squalifica di 4 mesi a carico del giocatore Antonio De Santis (Polisportiva La Vetta). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico della Società Polisportiva La Vetta : la sanzione dell’ammenda di € 200,00. - a carico del calciatore Antonio De Santis (Pol. La Vetta): la sanzione della squalifica per mesi 4.
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