COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 (CS) del 07 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. AUDACE S.M.E. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Com
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 04 (CS) del 07 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. AUDACE S.M.E.
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del
28/4/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Corvaglia Enrico – Torneo Allievi Squadre “B” Verona
La Società A.C.D. Audace S.M.E. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 48 del 28/4/2010 con la quale é stata adottata la
squalifica per tre giornate a carico del calciatore Corvaglia Enrico : “per comportamento gravemente offensivo e
minaccioso nei confronti di un calciatore avversario a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Audace SME;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la successione degli accadimenti così come descritta dal direttore di gara, si ritiene più congrua, rispetto agli
episodi così come oggi accertati, la sanzione della squalifica per due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Audace SME;
- di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Corvaglia Enrico.
La tassa reclamo non é stata versata.
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