COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 (CS) del 07 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. OPPOSIZIONE A.C. LEGNAGO SALUS Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 (CS) del 07 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. OPPOSIZIONE A.C. LEGNAGO SALUS Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 21/4/2010 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. e art- 34 bis NOIF gara Legnago Salus – Nuova Valdagno dell’11/4/2010; – Campionato di Eccellenza L’A.C. Legnago Salus ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 21/4/2010, con la quale decideva a suo carico la Sanzione sportiva della perdita della gara Legnago Salus – Nuova Valdagno del 21/4/2010 per 0-3 per i seguenti motivi : “ sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 60 del 14.04.2010;la società NUOVA VALDAGNO ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, lamentando violazione da parte della società LEGNAGO SALUS delle norme riguardanti l’impiego di calciatori nati negli anni 1990 – 1991; alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni da parte della società LEGNAGO SALUS; rilevato dal R.A. che la soc. Legnago Salus schierava in campo all'inizio della gara un giocatore del 1990 e un giocatore del 1991; che al 10' del secondo tempo il giocatore del 1991 veniva sostituito con uno del 1990 e che, precedentemente, non era stato inserito alcun giocatore nato dal 1.1.1991 in poi; pertanto la soc. LEGNAGO SALUS da quel momento non schierava in campo alcun giocatore nato dal 1.1.1991 come imposto da regolamento; visti gli art. 17 C.G.S. e 34 bis N.O.I.F. il G.S. delibera di : - accogliere il reclamo inoltrato dalla Società Nuova Valdagno; - sanzionare la soc. LEGNAGO SALUS con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato : Legnago Salus - Nuova Valdagno 0 – 3”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Legnago Salus; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito inoltre il rappresentante della Società opponente assistito da legale, nonché il rappresentante della Società Nuova Valdagno, assistito da legale, che ha prodotto controdeduzioni; sentiti altresì i componenti la terna arbitrale; rilevato che quale primo motivo del reclamo l’A.C. Legnago Salus lamenta la violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità del giudizio di primo grado per essere la decisione del Giudice di prime cure intervenuta (in data 21.04.2010) senza che fosse stato consentito alla predetta società di inviare le proprie controdeduzioni (art. 33 comma 7 C.G.S.) in termine utile, stante il fatto che il reclamo avverso la regolarità della gara da parte della società Nuova Valdagno era stato ricevuto dalla società Legnago Salus – che di ciò ha offerto prova documentale - soltanto in data 20.04.2010; considerato che il suddetto motivo appare fondato; ritenuto, conseguentemente, che ai fini di una corretta decisione occorre che, prima di ogni altra cosa, venga ripristinato il regolare contraddittorio tra le parti, il che non può che avvenire davanti allo stesso Giudice di primo grado, giacché una decisione nel merito da parte di questa Commissione finirebbe per confiscare alle parti – e comunque per quanto qui interessa all’odierna reclamante Legnago Salus - un grado di giudizio, essendo nello specifico l’adita Commissione Organo di ultima istanza; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il reclamo avanzato dall’AC Legnago Salus nella parte relativa alla prima richiesta proposta nel reclamo stesso; - di rimettere gli atti al Giudice di primo grado per tutti i provvedimenti di competenza. Si restituisce la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it