COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FICAROLO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunica
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FICAROLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del
24/3/2010 – Squalifica sino al 31/12/2010 giocatore Gatti Eros – Campionato di 3^ Categoria
L’ASD Ficarolo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Gatti Eros la
sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 : “all’atto della ammonizione per proteste, si avvicinava e reiterava nelle
offese e nelle minacce. Espulso, si avvicinava al direttore di gara strattonandolo violentemente e sferrandogli uno
schiaffo in pieno viso, tanto che l’arbitro ha dovuto sospendere l’incontro fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Uscito dal
terreno di gioco con l’intervento anche dei giocatori avversari continuava ad inveire sull’operato del direttore di gara
offendendo anche la classe arbitrale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Ficarolo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito un legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì il direttore di gara per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del rapporto di gara ed in particolare
l’aggressione fisica subita dal calciatore Gatti Eros;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo;
considerato che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Ficarolo;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Gatti Eros;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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