COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FICAROLO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunica

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. FICAROLO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del 24/3/2010 – Squalifica sino al 31/12/2010 giocatore Gatti Eros – Campionato di 3^ Categoria L’ASD Ficarolo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Gatti Eros la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 : “all’atto della ammonizione per proteste, si avvicinava e reiterava nelle offese e nelle minacce. Espulso, si avvicinava al direttore di gara strattonandolo violentemente e sferrandogli uno schiaffo in pieno viso, tanto che l’arbitro ha dovuto sospendere l’incontro fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Uscito dal terreno di gioco con l’intervento anche dei giocatori avversari continuava ad inveire sull’operato del direttore di gara offendendo anche la classe arbitrale”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Ficarolo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito un legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì il direttore di gara per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del rapporto di gara ed in particolare l’aggressione fisica subita dal calciatore Gatti Eros; ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo; considerato che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Ficarolo; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Gatti Eros; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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