COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.8. OPPOSIZIONE A.P.D. SANTA LUCIA MILLE Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.8. OPPOSIZIONE A.P.D. SANTA LUCIA MILLE
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 45
del 28/4/2010–Squalifica per 6 giornate giocatore Corrocher Francesco – Campionato Juniores Prov.le
Constatato che la Società A.P.D. Santa Lucia Mille non ha fatto seguito al preannuncio di ricorso avverso la delibera
assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 45 del 28/4/2010
con la quale adottava la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Corrocher Francesco, “
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Corrocher Francesco.
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