COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S. POVE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1/cs del 28

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S. POVE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 1/cs del 28/4/2010 – Ammenda di € 700 a carico della Società; Inibizione sino al 26/4/2011 a carico del dirigente Andolfatto Amedeo – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Pove ha presentato opposizione avverso le seguenti sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 1/cs del 28/4/2010 del C.R.Veneto : - Sanzione della ammenda di 700,00.- a carico della Società : “emerge dal referto arbitrale che la tifoseria della società Pove, dopo che il numero 7 della Società Summania ha segnato la rete, indirizzava nei confronti dello stesso offese razziste, con riferimento al colore della pelle, ripetendole in altre tre occasioni. Dopo l'espulsione comminata al giocatore Vanin Moreno, la stessa tifoseria rivolgeva espressioni ingiuriose e minacciose all'arbitro, raggiunto anche da alcuni sputi e da una pallonata alla schiena. Mentre accedeva all'auto parcheggiata, sempre accompagnato dal dirigente addetto, incontrava giocatori e tifosi della società Pove, che lo applaudivano in segno di scherno ed ancora una volta l'arbitro veniva raggiunto da uno sputo. Emerge, altresì, che le espressioni offensive di contenuto razzista, pur di contenuto oggettivamente odioso, non integravano, per il limitato numero delle persone che le pronunciavano e la limitata durata temporale, ancorché reiterate, il carattere di cori razzisti”; - Sanzione della inibizione sino al 26/4/2011 a carico del dirigente Andolfatto Amedeo : “emerge dal referto arbitrale che un soggetto, qualificatosi come presidente della società Pove, non autorizzato ad accedere alla zona riservata, alla fine della gara entrava in campo ed affrontava l'arbitro, rivolgendogli espressioni ingiuriose. Invitato ad abbandonare il terreno di gioco, gli rivolgeva le espressioni "sono io qui il padrone, sono io qui che metto i soldi e tu fai quello che dico io", quindi gli impediva di accedere allo spogliatoio, spingendolo con le mani al petto per allontanarlo. Nuovamente invitato a cedere il passo, pretendeva che l'arbitro si allontanasse lasciando le proprie cose nello spogliatoio. Solo con l'intervento del dirigente addetto, l'arbitro riusciva a guadagnare lo spogliatoio. All'uscita dallo stesso, incontrava ancora il presidente del Pove, che rinnovava le espressioni ingiuriose”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Pove; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il Presidente della Società assistito dall’Avv. Rebecchi; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto esposto nel referto di gara ed il relativo supplemento, fornendo inoltre ulteriori precisazioni in ordine all’ascribilità degli insulti di stampo razzista ai sostenitori della Società Pove; considerata l’efficacia privilegiata attribuita ai predetti documenti arbitrali (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrui rispetto ai fatti complessivamente valutati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dall’U.S. Pove; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 700,00.- a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 26/4/2011 a carico del dirigente Andolfatto Amedeo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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