COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti – dei calciatori dell’ASD Castelcodissago : Sina Arj
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti
- dei calciatori dell’ASD Castelcodissago :
Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma,
Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan
- dei dirigenti dell’A.C. Castelcodissago :
Aldo Gazzola Presidente
Ezio De Bona Dirigente
- della Società A.C. Castelcodissago
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 4/5/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale:
l Giocatori AHMETOVIC Valentino, MALINIC Dalibor, REGADAS NETO Joserosalvo Ma, SINA Arjan, RISTA Ervin,
HAJDARAJ Shkodran, HAJDARAJ Osman, PALUSHI Marjan
per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. n.10,commi 2 e 6 del
CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato gare nelle file della Società
Castelcodissago senza averne titolo perché all’epoca non tesserati, come analiticamente descritto nella parte motiva
dell’atto di deferimento allegato;
del Presidente dell’A.C. Castelcodissago Sig. Aldo GAZZOLA
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.,
per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 7 distinte gara in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto
nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato;
del Dirigente dell’A.C. Castelcodissago Sig. Ezio DE BONA
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.,
per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 4 distinte gara in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto
nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato;
della Società ASD CASTELCODISSAGO
per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al
Presidente nonché legale rappresentante, e oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai
propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,
comma 5 del CGS.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti :
il Sig Aldo Gazzola Presidente Società ASD Castelcodissago
la Società ASD Castelcodissago, rappresentata dal Sig. Aldo Gazzola, assistito dal Dott. Gasperin
Mauro.
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
I calciatori deferiti ed il Dirigente Ezio De Bona non si sono presentati affidando la loro rappresentanza, con delega, al
Sig. Aldo Gazzola.
Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei
tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento.
A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23
e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :
a carico della Società : -ASD Castelcodissago : n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella
classifica del Campionato di 3^ Categoria bellunese;
-ammenda di € 500;
a carico dei dirigenti ASD Castelcodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci;
Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico della Società : ASD Castelcodissago :
- n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato
di 3^ Categoria bellunese;
- ammenda di € 500;
a carico dei dirigenti ASD Castelcodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci;
Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci.
Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione dei calciatori dell’ASD Castelcodissago :
Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj
Shkodran, Palushi Marjan
Per quanto riguarda la posizione dei suddetti giocatori ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del
deferimento.
In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di
deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatori in questione per n. 11 gare dell’attuale Campionato di 3^ Categoria
bellunese.
Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo dei calciatori di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di
deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare.
In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo
cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover
pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009).
In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se
non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena.
Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto
concerne la posizione dei calciatori Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto
Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan Luca Arsié, ritiene congrua l’applicazione della seguente
sanzione :
- squalifica sino al 15/9/2010.
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