COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Matteo Meneghetti allenatore Borgo Primomagg

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Matteo Meneghetti allenatore Borgo Primomaggio (all’epoca dei fatti Primomaggio) della Società USD Borgo Primomaggio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 21/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: Il Sig. Matteo MENEGHETTI (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Primomaggio) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l’art. 66, comma 5 delle NOIF per avere, al termine della gara U.S.D. Primomaggio – Intrepida Verona del 28/3/2009, sferrato un calcio da tergo al direttore di gara; la Società US. BORGOPRIMOMAGGIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, presa visione della decisione della Corte di Giustizia in data 30.7.2009, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 035/CGF 2009-2010, con la quale la Corte, accogliendo il ricorso per revocazione proposto dal Sig. MENEGHETTI Matteo ha disposto l'invio degli atti alla Procura. Federale per quanto di sua competenza. Vista la relazione effettuata dal collaboratore di questa Procura Federale, in esito all'indagine n. 2142009-2010, ed i relativi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento. Rilevato che dall'attività istruttoria è emerso quanto segue. In data 28.3.2009 si è svolto l'incontro di calcio valevole per il campionato juniores provinciale veneto tra le formazioni dell'INTREPIDA e del PRIMOMAGGIO Verona. Tale incontro è stato sospeso al 50° del secondo tempo sul risultato di 1-0 per la formazione dell'INTREPIDA per la mancanza del numero minimo di giocatori della squadra del PRIMOMAGGIO, avendo l'arbitro espulso nel corso della partita n. 6 giocatori di tale formazione. Nel momento successivo alla decretazione della fine dell'incontro, l'arbitro della gara è stato circondato da giocatori, dirigenti ed allenatori di entrambe le squadre, ricevendo da tergo un calcio, senza avere la possibilità di individuarne l'autore. Nel primo rapporto arbitrale l'arbitro ha infatti scritto "qualcuno mi ha colpito con un calcio da dietro, ma non sono riuscito a riconoscerlo". Successivamente con una nota integrativa in data 9.4.2009 inviata al Giudice Sportivo Territoriale, l'arbitro ha aggiunto che: "è stato un giocatore perché mi sono rimasti i segni dei tacchetti. Il calcio era forte. Ripeto: non poteva essere un dirigente" . Nel comunicato ufficiale del 1° aprile 2009 n. 44/1259, il Giudice Sportivo del C.P. di Verona sospendeva in via cautelare il calciatore ZOVADELLI Mattia, capitano del PRIMO MAGGIO, in attesa che lo stesso notificasse il responsabile della violenza nei confronti dell'arbitro. Nel C.U. del 4.6.2009, n. 54/1546 il Giudice Sportivo del C.P. di Verona squalificava il calciatore ZOVADELLI Mattia del PRIMOMAGGIO sino al 30.6.2010. Tale decisione veniva presa dal Giudice Sportivo nonostante che in data 7.4.2009 la Società PRIMOMAGGIO avesse dichiarato quale responsabile del fatto contestato l'allenatore Sig. MENEGHETTI Matteo. In data 10.6.2009 il calciatore ZOVADELLI Mattia presentava reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso la squalifica inflittagli. In tale ricorso veniva ribadita !'identificazione del responsabile dell'aggressione all'arbitro nell'allenatore Sig. MENEGHETTI Matteo, e suffragata tale identificazione da ulteriori elementi probatori. Nel comunicato ufficiale n. 85 del 30.6.2009 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il ricorso proposto dal calciatore ZOV ADELLI Mattia, annullando la squalifica dello stesso e contestualmente irrogando la sanzione della squalifica sino al 30.6.2010 a carico dell'allenatore MENEGHETTI Matteo. In data 6.7.2009 il MENEGHETTI presentava ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la sanzione della squalifica inflittagli. In esito a tale procedimento, la Corte di Giustizia dichiarava ammissibile il ricorso per revocazione e, ritenuta la violazione del principio del contraddittorio, annullava la decisione impugnata limitatamene alla posizione del reclamante,disponendo l'invio degli atti a codesta Procura per quanto di sua competenza, ritenendo necessario approfondire le indagini in ordine all'esatto accadimento dei fatti di cui trattasi. Nel corso dell'attività istruttoria si è proceduto a convocare e ritualmente ad assumere a verbale l'arbitro della gara, Sig. BERESTEAN Vitali e il calciatore capitano del PRIMO MAGGIO, Sig. ZOVADELLI Mattia, il Dirigente accompagnatore del PRIMO MAGGIO, Sig. CIRILLO Antonio; l'allora allenatore del PRIMOMAGGIO, MENEGHETTI Matteo; l'allora massaggiatore del PRIMO MAGGIO Sig. FERRARI Cristiano In sintesi da tali deposizioni è emerso quanto segue. L'arbitro della gara ha confermato di non aver visto l'autore del calcio subito nella parte superiore della coscia destra, evidenziando di aver ritenuto che lo stesso fosse un calciatore solo per la circostanza del segno dei tacchetti rimastigli impressi sulla coscia. Il capitano della società PRIMOMAGGIO ha confermato di aver visto al termine della gara l'allenatore del PRIMOMAGGIO, Sig. MENEGHETTI Matteo che, trovandosi di spalle all'arbitro, gli sferrava un calcio nella parte posteriore. Il Sig. ZOVADELLI ha inoltre riferito che la stessa sera dell'accaduto la società aveva deciso di non proseguire il rapporto con tale allenatore a seguito di quanto successo in campo. Il Sig. ZOV ADELLI ha altresì evidenziato come in occasione della gara di cui trattasi l'allenatore MENEGHETTI calzava scarpe da calcio, in quanto quel giorno pioveva ed il campo risultava essere fangoso. Il dirigente accompagnatore del PRIMOMAGGIO, Sig. CIRILLO Antonio, ha anch'esso confermato di aver visto, al termine della gara di cui trattasi, l'allenatore della società, Sig. MENEGHETTI Matteo sferrare un calcio all'arbitro, e colpirlo nella parte posteriore. Il dirigente accompagnatore, Sig. CIRILLO, ha inoltre confermato che, dopo l'accaduto, la società aveva deciso di non proseguire il rapporto con l'allenatore MENEGHETTI. L'allenatore MENEGHETTI ha invece escluso di aver colpito l'arbitro evidenziando di non aver visto l'aggressione subita dall'arbitro stesso che però, stante il "parapiglia" accaduto, non poteva escludere che fosse awenuta. In merito alle calzature indossate in occasione della gara, il Sig. MENEGHETTI ha escluso di aver indossato delle scarpe da calcio ma, come di consueto, scarpe sportive senza tacchetti. La versione dell'allenatore è stata inoltre confermata dal Sig. FERRARI Cristian, all'epoca dei fatti massaggiatore della U.S.D. PRIMOMAGGIO ed ad oggi non più tesserato FIGC (massaggiatore che aveva lasciato la società PRIMOMAGGIO contestualmente all'allenatore Meneghetti, per approdare con il medesimo in una nuova società di appartenenza). In allegato agli atti di indagine è stata inoltre inserita una fotografia raffigurante l'allenatore della U.S.D. PRIMOMAGGIO, Sig. MENEGHETTI,nel quale lo stesso (secondo quanto riferito da un suo calciatore in occasione di una gara disputata il precedente 7.3.2009) pare calzare scarpe da calcio. In allegato agli atti di indagine vi è inoltre una copia della lettera inviata dal Presidente dell'associazione calcio INTREPIDA VERONA all' U.S.D. PRIMO MAGGIO in data 1°.4.2009 nella quale il medesimo, stigmatizzato quanto accaduto successivamente alla gara INTREPIDA PRIMO MAGGIO, evidenzia ''l'ingiustificabile comportamento di un vostro dirigente, il quale oltre che a caricare di eccessive responsabilità i propri giocatori portandoli all'esasperazione, al triplice fischio dell'arbitro che non sappiano ancora se abbia decretato la fine o la sospensione della gara, anziché di placare gli animi è stato il primo ad avventarsi contro il direttore di gara colpendolo con un calcio nel sedere seguito poi da tutti i vostri giocatori rimasti in campo". Alla luce di quanto rilevato, ed avuto riguardo agli accertamenti effettuati in sede istruttoria, si evidenzia come si siano riscontrati idonei elementi in grado di individuare nell'allenatore Sig. MENEGHETTI Matteo l'autore del gesto di violenza perpetrato ai danni dell'arbitro. Tale circostanza è stata infatti riferita dal capitano e dal dirigente accompagnatore deIl'U.S.D. PRIMO MAGGIO, i quali hanno dichiarato di aver visto la scena. Tale circostanza può inoltre trovare conforto dalla lettera inviata dal Presidente della società INTREPIDA VERONA il quale, nello stigmatizzare l'accaduto, ha individuato in un dirigente, e pertanto non in un calciatore, l'autore del gesto. Avendo l'arbitro evidenziato che l'autore del gesto doveva necessariamente calzare le scarpe bullonate, e scartando la possibilità che l'autore dello stesso potesse essere un calciatore, si ritiene pertanto presumibile che lo stesso potesse essere solamente l'allenatore che, come riferito dal capitano della squadra, nella circostanza calzava scarpe bullonate. Ritenuto pertanto che i fatti come sopradescritti interino la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l'art. 66, comma 5, delle N.O.I.F., da ascrivere al Sig. MENEGHETTI Matteo, all'epoca dei fatti allenatore deIl'U.S.D. PRIMOMAGGIO, e che dalla violazione ascritta dal proprio tesserato discenda la responsabilità della società di sua appartenenza”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti : Gli Avvocati Rossini e Accordi in rappresentanza del Sig. Matteo Meneghetti il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Nessuno Dirigente ha rappresentato la Società USD Borgo Primomaggio. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione degli elementi che rilevano ai fini del presente deferimento, chiedendo l’applicazione della squalifica sino al 30/9/2011 a carico del Sig. Matteo Meneghetti ed € 1.000 di ammenda a carico della Società deferita. La difesa, esposte le argomentazioni e gli elementi a discarico, ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Ritiene questa C.D.T. che, complessivamente valutato il materiale probatorio agli atti del procedimento, possa ritenersi fondata la tesi accusatoria di cui al deferimento. In tale ottica, in particolare, deve essere considerata la inequivoca individuazione dell’autore del fatto di cui trattasi da parte del Capitano Zovadelli Mattia, come da suo onere, che ha, appunto, indicato nella persona del Meneghetti il responsabile del calcio all’arbitro. Tale conclusione appare, peraltro, confermata dalle dichiarazioni fornite dal Sig. Cirillo Antonio, interrogato dalla Procura Federale, secondo cui é stato, appunto, l’allenatore del Primomaggio, che trovavasi di spalle all’arbitro, a sferrare un calcio allo stesso. Peraltro, lo stesso direttore di gara, in sede di audizione innanzi alla scrivente C.D.T., ha precisato che l’allenatore si trovava nel gruppo che lo ha accerchiato e dal quale é partito il calcio. Alla luce del suddetto quadro probatorio, quindi, ritiene questa C.D.T. di poter concludere per l’affermazione della responsabilità del Meneghetti per i fatti di cui al deferimento, con conseguente applicazione della sanzione della inibizione sino al 31/5/2011 a carico dello stesso Meneghetti e dell’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società Borgo Primomaggio
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