COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Walter Missio giocatore Sanstinocorbolone de

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Walter Missio giocatore Sanstinocorbolone del Sig. Riccardo Migotto dirigente Sanstinocorbolone del Sig. Luciano Prizzon dirigente Sanstinocorbolone della Società ASD Sanstinocorbolone La Procura Federale della F.I.G.C. con atto dell’10/5/2010, pervenuto il 17/5/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: Il Giocatore Walter MISSIO (Sanstinocorbolone) per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del CGS in relazione agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale (affiliazione e tesseramento), per avere disputato nelle file della società ASD Sanstinocorbolone, senza averne titolo perché privo di regolare tesseramento in seno alla predetta Società, le gare elencate nella parte motiva dell’atto di deferimento nel periodo 20/09/2009 – 24/2/2010; I Dirigenti Riccardo MIGOTTO e Luciano PRIZZON (Sanstinocorbolone) per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS, in relazione all’art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, in relazione all’art. 61 delle NOIF, per aver sottoscritto le distinte di gara specificate nella parte motiva dell’atto del presente provvedimento, nelle quali avevano dichiarato che i calciatori in esse elencati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società ASD Sanstinocorbolone, malgrado tra gli stessi fosse stato incluso il giocatore Missio Walter che non ne aveva titolo alcuno; la Società ASD Sanstinocorbolone per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri Dirigenti, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, Esaminata la documentazione relativa alla nota del 7/4/2010 pervenuta in data 13/4/2010 con la quale il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto ha riferito in ordine al comportamento irregolare della Società ASD. Sanstinocorblone per avere, in complessive nr. 17 gare ufficiali valevoli per il Campionato di 1" Categoria (Girone G) nel periodo 20/9/200924/2/2010, schierato quale calciatore il signor Missio Walter; Accertato ,sulla base della documentazione prodotta ed allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, che il summenzionato calciatore Missio Walter, svincolato al termine della s.s. 2008/2009 per scadenza di vincolo (ex art. 32/bis delle NOIF) e non più tesserato dalla Società ASD. Sanstinocorbolone nel corso della s.s. 2009/2010, è stato schierato in posizione irregolare nelle sottoelencate gare del Campionato di 1" Categoria, Girone "G": 1) 20/9/2009 : Calcio Marghera-Sanstinocorbolone, 2) 27/9/2009 : Sanstinocorbolone-Caorle; 3) 3/10/2009: Bibione-Sanstinocorbolone; 4)18/10/2009: Nettuno Lido Venezia - Sanstinocorbolone; 5) 25/10/2009: Sanstinocorbolone-Casier Dosson; 6) 1/11/2009: Jesolo-Sanstinocorbolone; 7) 8/11/2009: Sanstinocorbolone-Pramaggiore; 8)15/11/2009: Sanstinocorbolone-Real San Marco; 9) 29/11/2009: Santinocorbolone-Noventa di Piave; 10)6/12/2009: Cavallino-Sanstinocorbolone; 11)13/12/2009: Sanstinocorbolone-Union Sandonatese; 12)10/1/201O: Sanstinocorbolone-Mazzolada; 13)17/1/2010: Sanstinocorbolone-Calcio Marghera; 14)7/2/2010: Llbertas Ceggia-Sanstinocorbolone; 15)14/2/2010 Santinocorbolone-Nettuno Lido Venezia; 16)21/2/2010: Citta' di Eraclea-Sanstinocorbolone; 17)24/2/2010: Sanstinocorbolone-Bibione; Rilevato che il calciatore Missio Walter è stato indebitamente schierato in campo in occasione delle gare innanzi elencate con inserimento del di lui nominativo nelle distinte ufficiali sottoscritte dal Dirigente Accompagnatore della ASD. Sanstinocorbolone sig. PRIZZON Luciano ad eccezione di quella della gara Cavallino-Sanstinocorbolone del 6/12/2009 in occasione della quale ha provveduto a tale incombenza il Dirigente sig. MIGOTTO Riccardo; Rilevato, altresì, che i sopramenzionati Accompagnatori Ufficiali, con le sottoscrizioni delle liste di gara richiamate hanno dichiarato il regolare tesseramento e la relativa partecipazione del calciatore Missio Walter in esse incluso sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti; Osservato che l'appartenenza del sig. Missio Walter alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rigoroso rispetto di tutte le norme federali a prescindere dalla qualifica di "non tesserato" nello specifico momento della commissione dei fatti contestati e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS e degli artt. 7, comma 1 e 16 (Affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale; Ritenuto , pertanto,che l'avvenuto utilizzo del calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive sanciti dall'art. 1,comma 1 del CGS e degli artt. 10, comma 2 del CGS. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) e 7, comma 1 e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale, ascrivibili, ciascuno per le rispettive condotte, ai sigg.ri MIGOTTO Riccardo e PRIZZON Luciano, Dirigenti della Società ASD Sanstinocorbolone, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società ASD. SANSTINOCORBOLONE, ai sensi dell'art. 4,comma 2 del CGS. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nell'interesse della stessa ai sensi dell'art. 1,comma 5 del CGS.; La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 28/5/2010 sono risultati presenti : i Dirigenti. Riccardo Migotto e Luciano Prizzon (Sanstinocorbolone), assistiti dall’Avv. R. Tumiotto la Società ASD Sanstinocorbolone, rappresentata dall’Avv. RobertoTumiotto, munito di delega del Presidente il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C. il Sig Walter Missio giocatore Sanstinocorbolone non presente, all’udienza, é stato rappresentato dall’Avv. R. Tumiotto, munito di delega; Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico del calciatore Missio Walter (Sanstinocorbolone) : squalifica sino al 15/9/2010 a carico del Sig. Riccardo Migotto dirigente Sanstinocorbolone : l’inibizione per mesi uno a carico del Sig. Luciano Prizzon dirigente Sanstinocorbolone : l’inibizione per mesi dieci a carico della Società ASD Sanstinocorbolone : -ammenda di € 1.000,00.- -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2009/10; La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del calciatore Missio Walter (Sanstinocorbolone) : squalifica sino al 15/9/2010 a carico del Sig. Riccardo Migotto dirigente (Sanstinocorbolone) : l’inibizione per mesi uno a carico del Sig. Luciano Prizzon dirigente (Sanstinocorbolone) : l’inibizione per mesi dieci a carico della Società ASD Sanstinocorbolone : -ammenda di € 1.000,00.- -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2009/10;
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