COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : dei giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : dei giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva)), Matteo Brighenti tesserato attualmente A.C. Malcesine) Dei dirigenti Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) Roberto Battistoni, Massimo Benedetti, Luigi Casella, Simeone Casella, Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine) della Società A.C. Malcesine La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 13/5/2010, pervenuto il 17/5/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale: I Giocatori Lucio GASPARINI e Antonello GUARNATI (Benacense) e Matteo BRIGHENTI (Malcesine) per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del CGS in relazione agli ’artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale (affiliazione e tesseramento), per avere contravvenuto alle norme del tesseramento, avendo partecipato alle gare in premessa elencate, in posizione irregolare, perché privi del necessario valido tesseramento; il Sig. Alberto PRANDINI – Presidente A.C. Malcesine per rispondere della violazione dell’art. 10,comma 2 del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale per il mancato rispetto delle norme sul tesseramento e per avere omesso i necessari controlli sull’operato dei propri collaboratori che a lui incombevano in qualità di Presidente dell’A.C. Malcesine; i Sigg.ri Roberto BATTISTONI, Massimo BENEDETTI, Luig CASELLA, Simeone CASELLA, Claudio COFANO e Mattia MARCHIORI, dirigenti dell’A.C. Malcesine per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS, in relazione all’art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 61 delle NOIF, per aver sottoscritto le distinte di gara specificate nella parte motiva dell’atto del presente provvedimento, nelle quali avevano dichiarato che i calciatori in esse elencati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società A.C. Malcesine, giusto le norme vigenti malgrado i calciatori innanzi menzionati non ne avessero titolo alcuno; la Società A.C. Malcesine per rispondere, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri Dirigenti, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del 7/4/2010, pervenuta alla Procura federale il successivo 13/4/2010. del Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto, afferente a comportamenti irregolari della Società AC. Malcesine, in ipotesi consistiti nell'avere, in complessive nr. 18 gare ufficiali valevoli per il Campionato Dilettanti Veneto di 2^ Categoria, nel periodo 20.9.200917.3.2010, schierato indebitamente, quali calciatori, i signori: - GASPARINI Lucio, - GUARNATI Antonello, - BRIGHENTI Matteo; Accertato, sulla base della documentazione prodotta ed allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, che i summenzionati calciatori, nonostante non tesserati per la Società AC. MALCESINE, in quanto, i primi due (Gasparini Lucio e Guamati Antonello) mai tesserati per tale società ed attualmente vincolati alla Società US. Benacense 1905 Riva, mentre il calciatore Brighenti Matteo ha perfezionato il proprio tesseramento con la AC. Malcesine solo in data 12.3.2010, risultano, ciononostante, essere stati schierati, in posizione irregolare, nelle sottoelencate gare del Campionato di 2" Categoria tra le file della AC Malcesine: 1) Malcesine-Arbizzano deI20/9/2009 (calciatore Brighenti Matteo); 2) Alfa Dolce'-Malcesine del 27/912009 (calciatori Brighenti e Guamati); 3) Malcesine-Cavaion del 4/10/2009 (calciatore Brighenti); 4) Malcesine-United Sona Palazzolo del 18/10/2009 (calciatore Brighenti); 5) Pedemonte-Malcesine del 25/10/2009 (calciatore Guamati); 6) Malcesine-Team S.Lorenzo P. dell'1/11/2009 (calciatore Guamati); 7) Garda-Malcesine deIl'8/11/2009 (calciatore Guamati); 8) Bussolengo-Malcesine del 29/11/2009 (calciatore Guamati); 9) Malcesine-Albare' del 6/12/2009 (calciatore Gasparini); 10)Gabetti Valeggio-Malcesine del 13/1212009 (calciatore Gasparini); 11)Quinzano-Malcesine del 10/1/2010 (calciatore Gasparini); 12)Arbizzano-Malcesine del 17/1/2010 (calciatori Gasparini e Guamati); 13)Cavaion-Malcesine del 31/1/2010 (calciatore Gasparini); 14) United Sona Palazzolo-Malcesine del 14/212010 (Gasparini); 15)Malcesine-Team S.Lorenzo P. del 21212010 (calciatori Gasparini e Brighenti); 16)Malcesine-Avesa del 24/212010 (calciatore Gasparini); 17)Malcesine-Pedemonte del 28/2/2010 (calciatore Gasparini); 18)Team San Lorenzo P.-Malcesine del 7/3/2010 (calciatore Brighenti); Rilevato che i calciatori Gasparini Lucio, Guamati Antonello e Brighenti Matteo, sono stati, pertanto,indebitamente schierati in campo, in occasione delle gare innanzi elencate, con inserimento dei loro nominativi nelle distinte ufficiali sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori della Società AC. Malcesine, sigg.ri SATTlSTONI Roberto (relativamente alle gare Garda-Malcesine; Quinzano-Malcesine; United Sonia Palazzolo-Malcesine), BENEDETTI Massimo (relativamente alla gara Malcesine-Team S.Lorenzo Pescantina). CASELLA Luigi (relativamente alle gare Malcesine-Cavaion, Malcesine-United Sonia Palazzolo e Cavaion-Malcesine), CASELLA Simeone (relativamente alle gare Malcesine- Team S.Lorenzo P., Bussolengo-Malcesine, Gabetti Valeggio-Malcesine, Malcesine-Avesa e Malcesine-Pedemonte), COFANO Claudio (relativamente alle gare Malcesine-Albarè e Arbizzano-Malcesine) e MARCHIORI Mattia (relativamente alle gare Malcesine-Arbizzano, Alfa Dolcè-Malcesine e Team S. Lorenzo P.-Malcesine); Rilevato, inoltre, che i sopramenzionati Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, con le sottoscrizioni delle liste di gara innanzi richiamate, hanno dichiarato il regolare tesseramento e la conseguente partecipazione di tutti i calciatori in esse inclusi sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti; Accertato che i sigg. Gasparini Lucio, Guarenti Antonello e Brighenti Matteo hanno partecipato alle gare sopra specificate nell'interesse della Società AC. Malcesine, ai sensi dell'art. 1, com mi 1 e 5, del CGS; Osservato che l'appartenenza dei sigg.ri Gasparini Lucio, Guamati Antonello e Brighenti Matteo alla categoria dei calciatori non li esimevano dal rigoroso rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di non tesserati nello specifico momento di commissione dei fatti contestati e che, pertanto, gli stessi debbano essere chiamati a rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del CGS e degli artt. 7,comma 1, e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale; Ritenuto. pertanto, che l'vvenuto utilizzo di calciatori non tesserati abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS. e degli artt 10, com ma 2, del CGS. (doveri e divieti in materia di tesseramenti,trasferimenti e cessioni) e 7, comma 1, e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale, ascrivibile al sig. PRANDINI Alberto, Presidente della Società AC.Malcesine, per aver consentito e/o comunque... non impedito che venissero impiegati caldatori non tesserati, nelle gare del Campionato di 2^Categoria in premessa specificate; nonché ai sigg.ri BATTISTON Roberto, BENEDETTI Massimo, CASELLA Luigi, CASELLA Simeone, COFANO Claudio e MARCHIORI Mattia, Dirigenti della Società AC. Malcesine, con riferimento alla asseverazione fatta dagli stessi in qualità di dirigenti accompagnatori nelle varie gare sopra elencate, circa la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gasparini, Guarnati e Brighenti, in realtà non formalmente tesserati per la AC Malcesine; ed infine, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, alla Società AC MALCESINE, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS, per l'operato, rispettivamente, del proprio Presidente, dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel proprio interesse ai sensi dell'art. 1 ,comma 5 del CGS”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 28/5/2010 sono risultati presenti : - Il giocatore Matteo Brighenti tesserato attualmente A.C. Malcesine) Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) Luigi Casella (Dirigente Accompagnatore) - la Società A.C. Malcesine, rappresentata dal Sig. Alberto Prandini - i giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva), non presenti all’udienza, sono stati rappresentati dal Sig. Prandini Alberto, munito di delega; - i dirigenti accompagnatori Roberto Battistoni, Massimo Benedetti, Simeone Casella, Claudio Cofano e Mattia Marchiori non presenti all’udienza, sono stati rappresentati dal Sig. Alberto Prandini, munito di delega. - il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - a carico dei giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva) : squalifica sino al 31/8/2010; Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine) : squalifica sino al 31/8/2010; - a carico dei Dirigenti Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) : inibizione per mesi tre; Roberto Battistoni e Casella Luigi (Dirigenti accompagnatori) : inibizione per mesi tre; Massimo Benedetti (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi uno Simeone Casella (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi quattro; Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine) : inibizione per mesi due; - a carico della Società A.C. Malcesine : -ammenda di € 800,00.- - a carico della Società Malcesine : -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2009/10; La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico dei giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva) : squalifica sino al 31/8/2010; Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine) : squalifica sino al 31/8/2010; - a carico dei Dirigenti Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) : inibizione per mesi tre; Roberto Battistoni e Casella Luigi (Dirigenti accompagnatori) : inibizione per mesi tre; Massimo Benedetti (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi uno Simeone Casella (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi quattro; Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine) : inibizione per mesi due; - a carico della Società A.C. Malcesine : -ammenda di € 800,00.- - a carico della Società Malcesine : -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^Categoria 2009/10.
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