COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.C. PRAVISDOMINI e del suo PRESIDENTE sig. Maurizio AGNOLON.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.C. PRAVISDOMINI e del suo PRESIDENTE sig. Maurizio AGNOLON. Con raccomandata dd. 20.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Maurizio AGNOLON, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.C. PRAVISDOMINI, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Maurizio AGNOLON, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. AGNOLON faceva presente le oggettive difficoltà ad allestire una squadra giovanile, causa il notorio problema legato al calo delle nascite. Evidenziava inoltre come il PRAVISDOMINI sia comunque attivo nella promozione dell’attività giovanile, depositando copia dell’accordo di collaborazione realizzato con la società PRO FAGNIGOLA, alla quale da anni fornisce giovani tesserati e supporto tecnico e logistico per rendere possibile la partecipazione ai campionati giovanili. Le conclusioni. Il sig. AGNOLON, chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 20 (venti) giorni di inibizione per sé (pena base gg 30 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società (pena base € 450,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tale richiesta, non essendo gli incolpati incorsi in recidiva. La motivazione. La C.D.T. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Maurizio AGNOLON per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società A.C. PRAVISDOMINI l’ammenda di € 300,00 (trecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it