COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 (CS) del 25 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.10.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : – dei Dirigenti dell’ A.C.D. Limena Sig Claudio SCH
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 (CS) del 25 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
2.10.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti :
- dei Dirigenti dell’ A.C.D. Limena
Sig Claudio SCHIAVON
Sig. Roberto BARBIERI
Sig. Andrea CASOTTO
- del Calciatore dell’A.C.D. Limena
Mattia MARTIN
- della Società
A.C.D. LIMENA
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 26/5/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale:
I Dirigenti : Claudio SCHIAVON, Roberto BARBIERI e Andrea CASOTTO (Limena)
per rispondere della violazione dell’art. 1,comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario
ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt.
17,comma 5 C.G.S. e 61 delle NOIF per avere consentito, attraverso l’utilizzo delle false generalità del giocatore
Emanuele Menin (il quale non ha mai partecipato a gare ufficiali del campionato 2008/2009) la partecipazione di
giocatore sotto falso nome alle 14 gare di campionato provinciale (Delegazione Padova) Juniores 2008/2009 meglio
indicate nella parte motiva e per il fatto che con la compilazione e la sottoscrizione dell’elenco dei giocatori che hanno
preso parte alle partite de quibus hanno certificato fittiziamente la regolarità dei partecipanti alle gare stesse;
Il Calciatore Mattia MARTIN (tesserato Soc. Limena)
per rispondere della violazione dell’art. 1,comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario
ai principi di lealtà, correttezza e probità) per avere disputato la gara Limena – Pertichese del 14/3/2009 (Campionato
Juniores Provinciale Padova) sotto la falsa identità di altro tesserato (ossia sotto le mentite spoglie del giocatore Menin
Emanuele);
la Società A.C.D. LIMENA
per rispondere della violazione dell’art. n.4,comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta
antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti, tesserati e allenatore come descritta nell’atto di deferimento allegato. ovvero
dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
- esaminata la missiva del Comitato Regionale Veneto L.N.D., attraverso la quale veniva segnalato l'impiego di giocatore
sotto falso nome da parte della società AC.D. Limena;
- letto, in particolare, l'esposto/denuncia della Sig.ra Spolaore Anna Maria, madre del calciatore Menin Emanuele, che
dopo aver preso visione del Comunicato Ufficiale C.U. N. 49 del 22/01/2009 della Delegazione Provinciale di Padova ove
risultava che il figlio Menin Emanuele (tesserato per la società A.C.D. Limena) era stato ammonito per la terza volta in
occasione della gara provinciale Juniores LIMENA - UNIONE CADONEGHE del 18/04/2009, asseriva che ciò non era
possibile, in quanto il figlio, essendo infortunato, non partecipava da tempo alle gare del Campionato Juniores nelle fila
della società A.C.D. Limena;
- esaminata la relazione facente parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Collaboratore della Procura
Federale ha effettuato ogni più opportuno e necessario accertamento in ordine alla segnalata vicenda;
- esaminate le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Emanuele Menin, tesserato per A.C.D. Limena, ove veniva affermato
che:
- alla fine di novembre 2007, avendo riportato in un incidente di giuoco la rottura del legamento crociato anteriore del
ginocchio dx, in data 13 marzo 2008 veniva operato; dopo la terapia rieducativa riprendeva gli allenamenti e in data 4
agosto 2008 rinnovava il tesseramento per l'AC.D. Limena; col tempo il ginocchio operato iniziava a dolergli e, anche su
suggerimento dei genitori, per evitare problemi fisici più gravi, prendeva la decisione di non giocare più a calcio in partite
ufficiali;
- iniziato il campionato 2008 2009, veniva a sapere da amici che giocavano nella stessa squadra che l'allenatore qualche
volta faceva giocare in partite di campionato ufficiale un calciatore, in forza al Limena, sotto le generalità di Menin;
- venuto a conoscenza attraverso il comunicato ufficiale del 22 aprile 2009 dell'ammonizione con diffida a suo carico, a
causa tre ammonizioni ricevute in gare di campionato, chiedeva alla mamma Spolaore Anna Maria di rappresentare per
iscritto alla FIGC di Padova il comportamento non corretto della società;
- non ha partecipato ad alcuna partita ufficiale del campionato 2008 2009;
- l'allenatore dell'A.C.D. Limena, Indriolo Salvatore, ha fatto giocare un calciatore
utilizzando il suo cognome (Menin) allo scopo di utilizzare o un fuori quota o un calciatore squalificato;
- osservate le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Semenzato Giuseppe, tesserato per A.C.D. Limena, ove è stato
dichiarato che in alcune partite di campionato ha giocato un altro calciatore al posto di Emanuele Menin (pur non
ricordando le generalità del calciatore utilizzato con le false generalità del Menin) e che tale modo di operare è
probabilmente da ricondurre ad una scelta dall'allenatore allo scopo di far giocare un calciatore fuori quota o squalificato;
- analizzate le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Pettenon Daniele, tesserato per A.C.D. Limena, ove è stato
sostanzialmente affermato che:
- in qualche partita ha giocato un altro calciatore al posto di Emanuele Menin (pur non ricordando le generalità dei
calciatori utilizzati con le false generalità del Menin);
- certamente il Menin non ha partecipato all'incontro di calcio del 18 aprile 2009 tra il Limena e il Cadoneghe;
- tale modo di operare è probabilmente da ricondurre ad una scelta dall'allenatore allo scopo di far giocare un calciatore
fuori quota o squalificato;
- esaminate le dichiarazioni (integranti ammissione di responsabilità in ordine alle condotte contestate) dell'allenatore
della società A.C.D. Limena, Sig. Salvatore Indriolo, il quale:
- ha ammesso di aver utilizzato le generalità del Menin (che non ha partecipato a gare ufficiali del campionato 2008
2009), su suggerimento del dirigente Claudio Schiavon, per far giocare un fuori quota, avendo ritenuto che la non
sottoscrizione da parte dell'allenatore della distinta dei calciatori partecipanti alle gare lo avrebbe affrancato da ogni
responsabilità;
- ha riferito, pur non ricordando esattamente i nominativi dei calciatori utilizzati nelle singole partite, che sicuramente
erano stati impiegati i calciatori fuori quota meno utilizzati: Va rotto Denis e Zampieri Riccardo;
- ha riferito, inoltre, che solamente i dirigenti Barbieri Roberto e Casotto Andrea (unitamente al promotore dell'iniziativa
Schiavon Claudio), e non anche il Presidente della società A.C.D. Limena, Sig. Emiliano Fasseti, erano a conoscenza
dell'iniziativa adottata;
- esaminate le dichiarazioni (integranti ammissione di responsabilità in ordine alle condotte contestate) rilasciate dai Sig.ri
Schiavon Claudio e Barbieri Roberto, entrambi tesserati per la società A.C.D. Limena in qualità di dirigenti, ove è stato
affermato che:
- il calciatore Emanuele Menin non ha mai partecipato a gare ufficiali nel campionato 2008 2009;
- poiché le scelte tecniche dell'allenatore Indriolo avevano generato malumori tra alcuni calciatori che erano stati esclusi
dalla prima squadra, il Sig. Schiavon aveva suggerito che il problema poteva essere risolto utilizzando il cartellino del
calciatore Menin, assente;
- solamente i dirigenti della squadra juniores Schiavon Claudio, Barbieri Roberto e Casotto Andrea erano a conoscenza
dell'iniziativa adottata; gli altri dirigenti della prima squadra, ivi compreso il Presidente Fasseti Emiliano, erano all'oscuro
di tale iniziativa;
- pur non ricordando esattamente i nominativi dei calciatori utilizzati nelle singole partite, sicuramente erano stati
impiegati i calciatori fuori quota meno utilizzati: Varotto Denis, Toniolo Enrico e Zampieri Riccardo;
- lette le dichiarazioni rilasciate dai calciatori Denis Va rotto , Enrico Toniolo e Riccardo Zampieri, tutti tesserati per la
società A.C.D. Limena, i quali hanno confermato che il Sig. Emanuele Menin non ha mai giocato partite di campionato
nella stagione 2008 2009 con la squadra del Limena calcio e che al suo posto è stato impiegato un calciatore fuori quota
del Limena del quale non ricordano le generalità;
- esaminate le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'A.C.D. Limena, Sig. Emiliano Fasseti, il quale ha asserito che:
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- il calciatore Emanuele Menin non ha mai partecipato a gare ufficiali nel campionato 2008 2009;
- preso conoscenza attraverso il comunicato ufficiale n. 49 del 22 aprile 2009 che il calciatore Emanuele Menin, mai
partecipante a gare del campionato 2008 2009, aveva riportato una ammonizione con diffida, senza indugio convocava i
dirigenti competenti per la squadra juniores apprendendo dagli stessi che, per sostenere scelte tecniche dell'allenatore
Indriolo, che avevano creato malumore in alcuni giocatori intenzionati ad abbandonare la squadra, avevano proposto
all'allenatore di utilizzare il cartellino del calciatore Menin, assente, per consentire la presenza in campo di un fuori quota
in più; una
volta appresa tale notizia, immediatamente veniva disposta la sospensione dei dirigenti in questione;
- in merito all'incontro di campionato del 14 marzo 2009 Limena - Pertichese con le generalità di Emanuele Menin
partecipava alla gara il calciatore fuori quota Mattia Martin in forza al Limena;
- il Martin nel campionato 2008 2009 oltre che alla gara di cui al punto precedente, ha giocato un'altra volta ma con le
sue generalità;
- il Martin, figlio di genitori separati, dopo aver giocato solamente le due partite de quibus non risulta facilmente reperibile
e non ha mai più partecipato agli allenamenti;
- rilevato, pertanto, che il giocatore Emanuele Menin non ha mai partecipato a gare ufficiali nel campionato 2008 2009 e
che le sue generalità sono state falsamente utilizzate - di comune accordo fra i dirigenti Schiavon Claudio (artefice
dell'iniziativa) Barbieri Roberto, Casotto Andrea e l'allenatore lndriolo Salvatore -, allo scopo di far giocare sotto mentite
spoglie un calciatore fuori quota o un giocatore squalificato per le seguenti 14 gare di campionato provinciale
(delegazione Padova) juniores 2008/2009: Pertichese - Limena dell'8 novembre 2008, Limena - Ambrosiana del 15
novembre 2008, Pionca - Limena del 22 novembre 2008, Vigonza - Limena del 20 dicembre 2008, Limena - Vigodarzere
del 27 dicembre 2008, Limena - Massanzago del 31 gennaio 2009, Limena - Comitense del 28 febbraio 2009, Valsugana
- Limena del 7 marzo 2009, Limena - Pertichese del 14 marzo 2009, Ambrosiana - Limena del 21 marzo 2009, Limena -
Cionca del 28 marzo 2009, San Carlo - Limena del 4 aprile 2009, Limena - Cadoneghe del 18 aprile 2009, Vigodarzere -
Limena del 25 aprile 2009;
- stabilito, inoltre, che il nominativo del giocatore Menin Emanuele venne falsamente inserito nell'elenco delle distinte
delle partite in questione, nelle quali le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla
A.C.D. LIMENA risultano tutte firmate dai sig.ri Schiavon Claudio, Barbieri Roberto e Casotto Andrea, qualificatisi dirigenti
della società svolgenti per tali occasioni la funzione di accompagnatore ufficiale della squadra; considerato che i
sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate certificavano fittiziamente la
regolarità dei tesserati partecipanti alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme
vigenti;
- ritenuto, pertanto, che la sopra descritta condotta posta in essere dai Sig.ri Schiavon Claudio, Barbieri Roberto e
Casotto Andrea, dirigenti della società A.C.D. LIMENA, integri la violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione
agli artt. 17, comma 5, C.G.S. e 61 delle N.O.I.F. per avere consentito la partecipazione di giocatore sotto falso nome alle
14 gare di campionato provinciale (delegazione Padova) juniores 2008/2009 sopra mentovate certificando fittizia mente
la regolarità dei partecipanti alle gare stesse;
- mentre per quanto concerne la violazione posta in essere dall'allenatore sig. lndriolo Salvatore si provvede, con
autonomo atto di deferimento, alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi dell' artt. 36
comma 2 del regolamento del Settore Tecnico;
- ritenuto, inoltre, che la condotta posta in essere dal giocatore Martin Mattia integri la violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S per avere disputato la gara LImena - Pertichese del 14 marzo
2009 (Campionato juniores provinciale Padova) sotto la falsa identità di altro tesserato (ossia sotto le mentite spoglie del
giocatore Menin Emanuele);
- rilevato, altresì, che la società A.C.D. LIMENA debba essere chiamata a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2
del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta aipropri dirigenti, tesserati e
allenatore come sopra descritta”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 22/6/2010 non sono risultati presenti, pur ritualmente notificati :
- I Dirigenti dell’ A.C.D. Limena : Claudio SCHIAVON, Roberto BARBIERI e Andrea CASOTTO
- Il Calciatore dell’A.C. Limena : Mattia MARTIN
- La Società A.C.D. LIMENA :
E’ risultato presente unicamente il Dott. Salvatore Sciuto, Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione degli
elementi che rilevano ai fini del presente deferimento e ha concluso chiedendo l’applicazione dei seguenti provvedimenti
disciplinari :
- a carico dei Dirigenti dell’ A.C.D. Limena :
Claudio SCHIAVON : la sanzione della inibizione per anni due;
Roberto BARBIERI : la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei;
Andrea CASOTTO : la sanzione della inibizione per mesi otto;
- a carico del Calciatore dell’A.C. Limena : Mattia MARTIN : la sanzione della squalifica per mesi tre;
- a carico della Società A.C.D. LIMENA :
la sanzione della ammenda di € 1.500,00.-:
la penalizzazione di punti 14 in classifica da applicarsi nel campionato di competenza 2010/2011.
I fatti oggetto del deferimento risultano assolutamente pacifici alla luce degli elementi probatori addotti dalla Procura
Federale e dettagliatamente richiamati nelle premesse del presente provvedimento.
Resta soltanto da stigmatizzare il profondo disvalore, sia sul piano sportivo, che su quello – prima ancora – educativo, dei
comportamenti ascritti agli incolpati.
In questa prospettiva le sanzioni richieste nell’odierna udienza dal rappresentante della Procura Federale si palesano
pertanto assolutamente coerenti ai fatti oggetto di decisione.
Il principio di afflitività che deve connotare nel concreto le sanzioni applicate giustifica, poi, l’irrogazione della
penalizzazione in classifica della società nel campionato giovanile di competenza riferita alla prossima stagione sportiva
2010/2011, considerato che si tratta di un campionato giovanile e che la già avvenuta conclusione della stagione
agonistica nel corso della quale (2008/2009) i fatti sono stati commessi renderebbe sostanzialmente priva di efficacia una
sanzione che si riferisse alla medesima
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
- a carico dei Dirigenti dell’ A.C.D. Limena :
Claudio SCHIAVON : la sanzione della inibizione per anni due;
Roberto BARBIERI : la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei;
Andrea CASOTTO : la sanzione della inibizione per mesi otto;
- a carico del Calciatore dell’A.C. Limena : Mattia MARTIN : la sanzione della squalifica per mesi tre;
- a carico della Società A.C.D. LIMENA :
la sanzione della ammenda di € 1.500,00.-:
la penalizzazione di punti 14 in classifica da applicarsi nel campionato giovanile di competenza 2010/2011
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