F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (309) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MARCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE DI GARA AL SIG. MIRKO GUERRIERI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. SIMONE PROSPERI (dirigente) E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (309) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MARCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE DI GARA AL SIG. MIRKO GUERRIERI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. SIMONE PROSPERI (dirigente) E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 65 del 3.5.2010). Con atto del 9 aprile 2010, la Procura federale deferiva innanzi alla CD Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, i sigg. Daniele Giomarelli, Mirko Guerrieri e Luca Vagnoli in qualità di calciatori, il sig. Simone Prosperi in qualità di dirigente della società ASD Marciano, e la società ASD Marciano; per rispondere i primi tre della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato diverse gare nelle file della società Marciano senza averne titolo perché al momento non tesserati; il dirigente della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per aver sottoscritto 16 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori di cui sopra non ne avessero titolo; e la società ASD Marciano a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, con il comunicato n° 65 del 3 maggio 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Daniele Giomarelli la squalifica per nove giornate di gara, al sig. Mirko Guerrieri la squalifica per undici giornate di gara, al sig. Luca Vagnoli la squalifica per dodici giornate di gara, al sig. Simone Prosperi l’inibizione per diciotto mesi, ed alla società ASD Marciano l’ammenda di € 3.000,00 (tremila) oltre a sedici punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2010/2011. Avverso la delibera hanno proposto reclamo, congiuntamente, il calciatore Mirko Guerrieri, il dirigente sig. Simone Prosperi, e la società ASD Marciano. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. Sono altresì comparse le parti ricorrenti assistite dal proprio difensore, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi riportati nell’atto d’impugnazione. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai ricorrenti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dai sigg.ri Guerrieri e Prosperi nonché dalla società Marciano possono trovare accoglimento in questa sede. Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter indiscutibilmente aderire all’orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Toscana, che qui si intende integralmente riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni; tuttavia appaiono adeguate al caso in esame le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale in parziale accoglimento del ricorso riduce: la sanzione al calciatore Mirko Guerrieri a 6 (sei) giornate di gara, al dirigente Simone Prosperi l’inibizione a mesi 9 (nove) ed alla Società ASD Marciano a 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato 2010/2011 e l’ammenda ad € 1.500,00 (millecinquecento/00). Nulla per la tassa non versata.
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