F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (42) – APPELLO DEL SIG. PILADE BIAVATI (dirigente della Soc. ASD Ricortola) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 5 del 15.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (42) – APPELLO DEL SIG. PILADE BIAVATI (dirigente della Soc. ASD Ricortola) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 5 del 15.7.2010). La Commissione, esaminati gli atti relativi al ricorso proposto dal Sig. Pilade Biavati, dirigente-segretario della ASD Ricortola, avverso la decisione della C.D.T emessa il 09 luglio 2009 e pubblicata sul C.U. del 15.7.2010 del CR Toscana. osserva. La Procura Federale, a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R.T. contenente una denuncia a firma del delegato provinciale, Sig. Fabrizio Magnani nei confronti del Sig. Pilade Biavati, iniziava una indagine ipotizzando a carico di quest’ultimo la violazione dell’art. 5 co. 1, 4, 5, 6 lett. b, c del CGS. Il Magnani con l’atto di denuncia, riferiva che il Biavati, nel corso di una telefonata con il segretario Provinciale, Sig. Claudio Tarabella, aveva usato frasi offensive nei suoi confronti e da lui stesso percepite, avendo il Tarabella attivato il dispositivo viva-voce. Denunciava, inoltre il Magnani, che in occasione di una riunione dei rappresentanti delle società Provinciali tenutasi il 30 luglio 2009, aveva proferito altre frasi offensive accusandolo, di fronte ai rappresentanti, di avere dei procedimenti disciplinari a carico e di essere un “bugiardo”. L’Istruttoria condotta dall’organo inquirente, oltre a raccogliere le dichiarazioni del denunciante Magnani, che confermava quanto dedotto nel suo esposto, acquisiva anche le dichiarazioni del segretario Claudio Tarabella che confermava il contenuto offensivo della telefonata intercorsa con il Biavati. Quest’ultimo, sentito dal delegato del Procuratore, non contestava gli addebiti limitandosi a fornire delle giustificazioni che nulla toglievano alla oggettiva gravità offensiva delle espressioni usate, sia nel corso della telefonata che durante la riunione del 30 luglio 2009. La Commissione Disciplinare Territoriale decideva accogliendo il deferimento ed infliggendo al Biavati la sanzione della inibizione per la durata di mesi nove. Avverso detta decisione, quest’ultimo ha proposto tempestivamente ricorso, deducendo sostanzialmente una generica doglianza per aver attribuito la massima credibilità alle affermazioni accusatorie del Magnani e nessuna o scarsa attendibilità alla memoria difensiva corredata da copiosa documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze espresse dal Biavati non possono essere accolte. Questi, anche nell’atto di impugnazione non contesta gli addebiti ma si limita a fornire delle giustificazioni che non possono avere alcuna rilevanza, in quanto nulla tolgono alla oggettiva gravità delle offese espresse dal ricorrente sia nel corso della telefonata con il segretario Tarabella, sia durante la riunione del 30 luglio, presenti i delegati delle società Provinciali che, sottoscrivendo la denuncia del Magnani ne hanno confermato la fondatezza, almeno in ordine alle frasi profferite nel corso della riunione. La veridicità dei fatti riportati in denuncia, è stata, inoltre, confermata dal Magnani, innanzi al delegato del Procuratore Federale e dal Tarabella. La misura della sanzione inflitta appare congrua e commisurata alla gravità del comportamento posto in essere dal Biavati e concretizzatosi nelle espressioni offensive riportate nel capo di incolpazione. P.Q.M. Respinge il ricorso, conferma la sanzione della inibizione per mesi nove ed dispone incamerarsi la tassa versata.
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