F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (57) – APPELLO DEL SIG. MICHAEL DI MEZZO (calciatore tesserato per la Soc. AC Scafa ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 3 del 15.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11 del 09.09.2010 (57) – APPELLO DEL SIG. MICHAEL DI MEZZO (calciatore tesserato per la Soc. AC Scafa ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 3 del 15.7.2010). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Abruzzo ha applicato nei confronti del calciatore Michael Di Mezzo la squalifica per anni due. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la riduzione della sanzione irrogata. In data odierna nessuno è comparso per il Di Mezzo, per la Procura federale è presente l’avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti, contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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