F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl. (Nota N°. 230/1554pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl (Nota N°. 236/1535pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl. (Nota N°. 230/1554pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO Srl (Nota N°. 236/1535pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Paganoni Vero e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l’US Pro Vercelli Calcio Srl, osserva quanto segue. Preliminarmente si dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Paganoni Vero, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della U.S. Pro Vercelli Calcio Srl (di seguito, anche detta la “Società”) e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il Sig. Paganoni, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafi IV e V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale e delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le stesse mensilità nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Paganoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto dovuto. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di 3 (tre) mesi al Sig. Paganoni Vero e quella dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla U.S. Pro Vercelli Calcio Srl.
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