F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl (Nota N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell’8 luglio 2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010
(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E VITTORIO GALIGANI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl (Nota N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell’8 luglio 2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Vittorio Galigani; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione con il deferimento N°. 268/1560pf09-10/SP/blp dell’8 luglio 2010, l’irrogazione, cumulativa per i due deferimenti, dell’inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Donato Arcieri, del proscioglimento in favore del Sig. Vittorio Galigani e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in danno del Potenza Sport Club Srl, ed il difensore del Sig. Galigani, che ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Potenza Sport Club Srl, il Sig. Vittorio Galigani, all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della Potenza Sport Club Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
▪ i Sig.ri Arcieri e Galigani della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il Sig. Galigani si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti, ma eccependo la circostanza di non avere alcuna legale rappresentanza della Società, nella sua qualità di direttore generale della stessa. In conseguenza, il Sig. Galigani ha richiesto il proprio proscioglimento.
I motivi della decisione
Preliminarmente, questa Commissione, pronunciandosi sull’istanza di riunione avanzata dalla Procura Federale, ritiene di non dovervi procedere. Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la mancata attestazione, nei termini normativamente fissati, del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Detta condotta va ascritta al solo Sig. Donato Arcieri, dovendosi, in questo senso accogliendo le eccezioni sollevate dal deferito e la richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura Federale, non riconoscere in capo al Sig. Vittorio Galigani la legale rappresentanza della Società ai fini che ci occupa. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richiesta dalla Procura e, quindi, l’inibizione di mesi uno e giorni quindici in danno del Sig. Arcieri e la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in capo alla Società.
Il dispositivo
Proscioglie il Sig. Vittorio Galigani da ogni addebito e, in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Donato Arcieri e della Potenza Sport Club Srl per l’effetto commina al primo la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) e alla seconda la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).
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