F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiustese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIUSTESE Srl (Nota N°. 543/1538pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiustese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIUSTESE Srl (Nota N°. 543/1538pf09- 10/SP/blp del 21.7.2010). Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 21.7.2010 nei confronti di: ● Sig. Crescenzio Crescenzi per la violazione di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo V) della N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società AC Sangiustese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Crescenzio Crescenzi e la Società AC Sangiustese, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Crescenzio Crescenzi e la Società AC Sangiustese Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Crescenzio Crescenzi, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società AC Sangiustese Srl, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 4.000,00 (Euro quattromila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 27 (ventisette) al Sig. Crescenzio Crescenzi; ▪ ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per la Società AC Sangiustese Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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