F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota N°. 5905/564pf09-10/SS/en del 18.3.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010
(235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota N°. 5905/564pf09-10/SS/en del 18.3.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti;
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:
● il primo, della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del CGS, con riferimento al’art. 38, comma 6 delle NOIF ed in relazione all’art. 38, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl pur non
avendone titolo e per avere, altresì permesso al Sig. Di Fusco Raffaele di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della suddetta prima squadra, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante ed ai propri tesserati.
All’inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Tesoro e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’articolo 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Antonio Tesoro, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione dell’ ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) diminuita ai sensi dell’art. art. 23, CGS a € 4.000,00 (Euro quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Antonio Tesoro e dell’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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