F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO SALEMME (calciatore già tesserato per la Soc. FC Matera, attualmente tesserato per la Soc. Nissa Football Club ASD), FRANCESCO CUPPARO (Presidente della Soc. FC Francavilla, nonché componente del Consiglio dei Dirigenti delle Società del Comitato Interregionale LND), SALVATORE LA CASA (collaboratore con lo specifico incarico di bigliettaio della Soc. FC Francavilla), LUCIANO DONADIO (Dirigente della Soc. FC Francavilla) e le Società FC MATERA e FC FRANCAVILLA (nota n. 8748/957pf09-10/GT/dl del 10.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO SALEMME (calciatore già tesserato per la Soc. FC Matera, attualmente tesserato per la Soc. Nissa Football Club ASD), FRANCESCO CUPPARO (Presidente della Soc. FC Francavilla, nonché componente del Consiglio dei Dirigenti delle Società del Comitato Interregionale LND), SALVATORE LA CASA (collaboratore con lo specifico incarico di bigliettaio della Soc. FC Francavilla), LUCIANO DONADIO (Dirigente della Soc. FC Francavilla) e le Società FC MATERA e FC FRANCAVILLA (nota n. 8748/957pf09-10/GT/dl del 10.6.2010). Con provvedimento del 10.6.2010 il V. Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i sigg. Salemme, Cupparo, La Casa e Donadio per essersi resi essi, in conseguenza delle condotte evidenziate nell'atto di deferimento, resi responsabili delle violazioni dell'art. 1, co, 1, CGS, per i fatti accaduti al termine della gara Francavilla/Matera del 13.12.2009 valevole per il Campionato di Serie D. Con il medesimo provvedimento ha deferito per responsabilità oggettiva, in relazione al comportamento del calciatore Salemme, la società Matera FC; e per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione al comportamento del Presidente Cupparo, del dirigente Donadio e del collaboratore La Casa, la società Francavilla. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, Salvatore La Casa, Luciano Donadio e la Soc. Francavilla, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. (“pena base per il Sig. Salvatore La Casa, sanzione dell’inibizione per mesi 4, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 di inibizione; pena base per il sig. Luciano Donadio, sanzione dell’inibizione per mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 3 di inibizione; pena base per la Società FC Francavilla, sanzione dell’ammenda di € 300,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 150,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Salvatore La Casa, della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Luciano Donadio e la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) alla Soc. FC Francavilla. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento prosegue per i deferiti Eugenio Salemme, Francesco Cupparo e la Società FC Matera. Relativamente alla soc. Matera ed al calciatore Salemme la Procura chiedeva che venissero comminate, alla prima, la sanzione di € 150,00 ed al secondo la sanzione di 3 giornate di squalifica Per il deferito Cupparo, la Procura invocava la sanzione di mesi due di inibizione, per la Soc. Francavilla, la Procura, ritenendo intervenuto il summenzionato patteggiamento, concludeva per l’assorbimento di ogni responsabilità. B) IN DIRITTO Posto che le questioni preliminari sollevate dalla difesa del Cupparo non paiono fondate: in ordine alla prima, infatti va posto in evidenza come ciò che conta, perchè il contradditorio sia correttamente instaurato, è che venga al/ai controinteressato/i comunicato l'atto, finale, di deferimento da parte della Procura; relativamente alla seconda, poi, alcuna conseguenza (e, certamente, non quella prospettata dal Cupparo nella propria memoria) deriva dall'essersi, le indagini, protratte oltre il termine indicato dal Procuratore Federale nell'atto di delega: ciò che, rileva, difatti, essendo unicamente, in tema di infrazioni disciplinari, che non vengano oltrapassati i termini di prescrizione previsti dall'art. 25 CGS; tutto ciò posto occorre evidenziare come effettivamente le deposizioni raccolte non appaiono, relativamente alla dinamica dei fatti, univoche e speculiari l'una all'altra; ragione questa per cui corretto pare l'operato della Procura la quale, per la ricostruzione degli eventi medesimi ha inteso avvalersi di uno strumento neutro quale è la visione di un filmato realizzato in concomitanza con l'accaduto. Ebbene, dal DVD pare evidente che effettivamente il sig. Cupparo si è reso responsabile delle, censurabili, condotte meglio descritte nell'atto di deferimento e concretizzatesi nel tentativo, da parte del primo, di colpire il sig. Salemme. D'altra parte pure la condotta di quest'ultimo pare sanzionabile: pur essendo, infatti, il DVD privo di audio è la dinamica degli eventi così come riprodotti ad indurre ragionevolmente a ritenere che costui si sia rivolto non propriamente in modo garbato al sig. Cupparo. Dalle immagini, invero, è dato riscontrare che il Salemme sopraggiunto nei pressi del luogo ove si trova il Cupparo gli si rivolge con alcune frasi immediatamente dopo aver pronunciato le quali viene inseguito dal Cupparo il quale reagisce nel modo imputatogli e cioè cercando di colpire il Salemme. Discende e deriva ovviamente, da tutto ciò la responsabilità (per la soc. Francavilla diretta dato il coinvolgimento del proprio Presidente) delle società cui i soggetti coinvolti appartengono. In effetti va puntualizzato che non essendo il patteggiamento relativo alla posizione del Presidente della Soc. Francavilla, resta la responsabilità diretta di quest’ultima per le condotte imputate al proprio Legale rappresentante. Né, invero, il proposto disconoscimento del documento filmato posto, dal Procuratore, a fondamento della propria attività investigativa può affatto produrre i frutti che, attraverso di esso, il Cupparo spera di conseguire. Premesso, infatti, che l'art. 2 del CGS dispone espressamente che gli organi di giustizia adottano le proprie decisioni in conformità, oltre che delle norme del Codice, anche dei principi generali di diritto applicabili (e le disposizioni del Codice civile certamente non rientrano in tale novero); va, più in generale, posto in evidenza come un disconoscimento, per produrre effetti concreti, deve sempre essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ebbene, di tutto ciò non vi è assolutamente traccia nella fattispecie. P.Q.M. La Commissione infligge: – al sig. Salemme Eugenio la sanzione della squalifica per 2 (due) gare ufficiali; – al sig. Cupparo Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno); – alla soc. FC Matera la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00); – alla soc. FC Francavilla la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00)
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