F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COLTORTI (Presidente e Legale rappresentante della Società EDP Jesina Calcio Femminile), LAURA CASAVECCHIA e SIMONE SILENZI (Dirigenti della Società EDP Jesina Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ EDP JESINA CALCIO FEMMINILE (nota N°. 6106/719pf09-10/GT/dl del 24.3.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010
(243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COLTORTI (Presidente e Legale rappresentante della Società EDP Jesina Calcio Femminile), LAURA CASAVECCHIA e SIMONE SILENZI (Dirigenti della Società EDP Jesina Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ EDP JESINA CALCIO FEMMINILE (nota N°. 6106/719pf09-10/GT/dl del 24.3.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 Marzo 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Massimo Coltorti, quale Presidente e legale rappresentante dell’EDP Jesina Calcio Femminile, la Signora Laura Casavecchia, dirigente dell’EDP Jesina Calcio Femminile, il Signor Simone Silenzi, dirigente dell’EDP Jesina Calcio Femminile, per la violazione di cui all’articolo 1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, e 66, comma 1, delle NOIF; la EDP Jesina Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S in conseguenza della condotta ascritta al Presidente della società, ai propri dirigenti ed al Signor Nicola Giannisi, per quest’ultimo con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.
Le memorie difensive
I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito nella richiesta di responsabilità dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Massimo Coltorti l’inibizione per mesi 2 (due); alla Signora Laura Casavecchia l’inibizione per mesi 2 (due); al Signor Simone Silenzi l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della EDP Jesina Calcio Femminile, l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue: nel merito si osserva che sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Procura federale, emergeva che in occasione della gara Porto S. Elpidio - EDP Jesina Calcio (Campionato Nazionale Primavera
Femminile) del 27 Novembre 2009, il Signor Nicola Giannisi, esibiva un cartellino di riconoscimento della FIGC qualificandosi come tesserato. Inoltre, al termine della partita, detto deferito richiedeva ad una calciatrice della squadra ospitante il proprio numero di telefono cellulare. Si rileva che pochi istanti prima del fischio di inizio della gara di cui sopra, il Signor Giannisi svolgeva l’attività tecnica di preparatore dei portieri della EDP Jesina Calcio, impartendo direttive e consigli, senza essere tesserato per l’anno 2009-2010. Il Sig. Nicola Giannisi, anche dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC, risultava aver esercitato per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di collaborazione per la Società EDP Jesina Calcio femminile, senza essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Inoltre, in sede di audizione il Signor Giannisi, riferiva alla Procura federale, di essere unicamente in possesso di una tessera FIGC relativa all’anno 2008. A conferma di quanto sopra detto, con CU N°. 14 del 23 Luglio 2010, anche la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico applicava al Sig. Nicola Giannisi la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010. Dalle prove raccolte dalla Procura federale, è possibile ritenere sufficientemente comprovata la responsabilità del Sig. Massimo Coltorti, Presidente e legale rappresentante dell’EDP Jesina Calcio Femminile, che inseriva nell’Organico della squadra da lui rappresentata, un soggetto, senza averlo tesserato per la stagione 2009- 2010; della Signora Laura Casavecchia, e del Signor Simone Silenzi, entrambi dirigenti dell’EDP Jesina Calcio Femminile, poiché permettevano consapevolmente la presenza in campo di un soggetto non regolarmente tesserato per l’anno 2009-2010, che svolgeva altresì il ruolo di preparatore dei portieri, nell’interesse della squadra suddetta. Vi sono pertanto prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti ed alle conseguenti violazioni indicate dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:
al Sig. Massimo Coltorti, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); alla Signora Laura Casavecchia, la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno); al Signor Simone Silenzi, la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno); alla Società EDP Jesina Calcio Femminile il pagamento dell’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).
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