F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ROSCINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Julia Spello) E DELLA SOCIETÁ POL. D. JULIA SPELLO (nota N°. 7124/1247pf09-10/AM/ma del 26.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ROSCINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Julia Spello) E DELLA SOCIETÁ POL. D. JULIA SPELLO (nota N°. 7124/1247pf09-10/AM/ma del 26.4.2010). Il deferimento Con provvedimento del 26 Aprile 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Alberto Roscini, quale Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Julia Spello per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’ultimo comma dell’art. 31 del CU N°.1 del 3 Luglio 2009 per la stagione sportiva 2009-2010, per non aver depositato presso i competenti Organi federali l’accordo economico perfezionatosi tra la Società Polisportiva Julia Spello ed il tecnico Signor Alfredo Del Buontromboni; e di conseguenza la Società Polisportiva Julia Spello ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Le memorie difensive I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito nella dichiarazione di responsabilità nei dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Alberto Roscini l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società Polisportiva Julia Spello l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ed all’esito dell’odierno dibattimento, rileva che dall’esame della documentazione risultante dall’attività istruttoria svolta dalla Procura federale, emergeva che la Società Polisportiva Julia Spello Calcio Femminile in effetti non ha mai depositato l’accordo economico stipulato con il tecnico, Signor Alfredo Del Buontromboni, e valevole per la stagione sportiva 2009/2010. In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura federale, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, i quali devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo, per le violazioni loro ascritte nel deferimento promosso dalla Procura federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni: al Sig. Alberto Roscini, Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Julia Spello, la sanzione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque); alla Società Polisportiva Julia Spello Calcio Femminile al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento).
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