F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota N°. 7141/1248pf09-10/AM/ma del 27.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota N°. 7141/1248pf09-10/AM/ma del 27.4.2010). Il deferimento Con provvedimento del 27.4.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Antonio Lucidi, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società Picenum Calcio Femminile, per rispondere della violazione ai cui all’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 31, ultimo comma del CU N°. 1 del 3.7.2009 per la Stagione Sportiva 2009-2010 della Divisione Calcio Femminile, per non aver depositato presso i competenti organi federali l’accordo economico tra la Società e l’allenatore Ernesto Sclocchini per tale stagione sportiva. Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Società Picenum Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 nei confronti del Signor Lucidi e dell’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della Società deferita. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti presenti, rileva quanto segue. Risulta inequivocabilmente dagli atti che per la stagione sportiva 2009-2010 la Società Picenum Calcio Femminile non abbia provveduto al deposito dell’accordo economico intervenuto con il tecnico Ernesto Sclocchini, indicato - peraltro - quale allenatore all’atto della domanda di iscrizione al Campionato di Serie B. L’omesso deposito di tale accordo risulta in contrasto con l’obbligo previsto dall’art. 31, ultimo comma del CU N°. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile che, testualmente, prevede “ogni società è obbligata (…) a depositare l’accordo economico dell’allenatore della prima squadra contemporaneamente alla richiesta di tesseramento. Il tutto deve essere inviato alla Divisione. Senza l’invio dell’accordo non si procede al tesseramento del tecnico. L’inosservanza di queste disposizioni comporterà il deferimento della Società e del tecnico con provvedimenti disciplinari”. La condotta posta in essere dai deferiti, in spregio ad un preciso obbligo di trasparenza imposto dalla regolamentazione della Divisione d’appartenenza, la cui osservanza è imposta a tutti i tesserati dall’art. 92, comma 1, NOIF, concreta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, cui consegue la responsabilità disciplinare dei deferiti. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Signor Antonio Lucidi la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) e alla Società Picenum Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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