F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI KYEREMATENG (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912), STEFANO LOMBARDI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETÁ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota N°. 9095/778pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI KYEREMATENG (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912), STEFANO LOMBARDI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETÁ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota N°. 9095/778pf09-10/AM/ma del 21.6.2010). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 16.11.2009, dalla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori F.I.G.C., il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno rilevato l'illecito disciplinare commesso dal calciatore Sig. Giovanni Kyeremateng in ordine all'irregolare conferimento di un doppio mandato in favore di due distinti Agenti di calciatori. In particolare, é emerso che il calciatore di cui trattasi, in costanza di rapporto contrattuale (mandato), pienamente valido ed efficace, con l'Agente di calciatori, Sig. Marco Montesarchio, ha conferito altro mandato anche ad altro Agente di calciatori, Sig. Stefano Lombardi. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi del tesserato, della relativa Società sportiva di appartenenza (a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.), nonché del Sig. Lombardi. Nei termini assegnati, soltanto quest'ultimo ha fatto pervenire propria memoria difensiva, invocando, ai propri fini, la sussistenza di un contegno tenuto in “buona fede”, nonché l'assenza di qualsivoglia intento di “aggirare o violare i regolamenti”. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Stefano Lombardi, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Stefano Lombardi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Stefano Lombardi, sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 3.570,00 (Euro tremilacinquecentosettanta/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.570,00 (Euro tremilacinquecentosettanta/00) al Sig. Stefano Lombardi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Quanto alla posizione degli altri deferiti ossia il Sig. Giovanni Kyeremateng e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, il procedimento prosegue e la relativa discussione viene rinviata alla data del 8 ottobre 2010.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it