F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARIA SEPE (al momento dei fatti Consigliere Delegato della Società AC Siena Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ AC SIENA CALCIO Spa (nota N°. 6288/688pf09-10/SP/en del 30.3.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17 del 30.09.2010 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARIA SEPE (al momento dei fatti Consigliere Delegato della Società AC Siena Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ AC SIENA CALCIO Spa (nota N°. 6288/688pf09-10/SP/en del 30.3.2010). A riscontro della segnalazione effettuata, con nota del 09.11.2009, dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio - A.I.A.C.- (Gruppo Regionale Toscana) alla Segreteria Nazionale A.I.A.C., avente ad oggetto il doppio tesseramento (in forza alla USD Fiesole Caldine e all'AC Siena Spa) del Tecnico, Sig. Riccardo Rocchini, il Procuratore Federale e il Procuratore federale Vicario hanno individuato e contestato, a carico del Consigliere delegato dell'AC Siena Spa, Avv. Prof. Simone Maria Sepe, nonché a carico della richiamata Società sportiva, gli illeciti disciplinari così come rispettivamente indicati nell'atto di deferimento. In particolare, é stato rilevato come l'Avv. Prof. Simone Maria Sepe, nella sua qualità, non avendo, in concreto, impedito la commissione della violazione ascritta al Sig. Rocchini, abbia, per ciò stesso, violato il generale principio di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare sia nei riguardi del citato Consigliere delegato che dell'AC Siena Spa (per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S.). Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire propria congiunta memoria difensiva mediante cui, in sostanza, da un lato viene riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, dall'altro, però, viene invocata la totale inconsapevolezza, da parte dell'Avv. Prof. Simone Maria Sepe, in ordine al precedente vincolo di tesseramento che legava il Sig. Rocchini alla USD Fiesole Caldine, nonché, in via ulteriore, l'applicazione dell'art. 24 C.G.S. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Simone Maria Sepe e la Società AC Siena Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Simone Maria Sepe, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AC Siena Spa sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Simone Maria Sepe ▪ ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) alla Società AC Siena Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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