F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CANAVESE Srl (nota n. 825/1557pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CANAVESE Srl (nota n. 825/1557pf09-10/SP/blp del 21.7.2010). Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Francesco Ferraris e la Società FC Canavese Srl per rispondere, rispettivamente: ● il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett B9 paragrafo V9 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dall’art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. (“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell’inibizione per mesi 2, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 di inibizione; pena base per la Società FC Canavese Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Francesco Ferraris e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società FC Canavese Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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