F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (55) – APPELLO DEL SIG. NICOLAS MARCHETTI (calciatore tesserato per la Società USD Laiatico) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE UFFICIALI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 1 del 3.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010
(55) – APPELLO DEL SIG. NICOLAS MARCHETTI (calciatore tesserato per la Società USD Laiatico) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE UFFICIALI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 1 del 3.7.2010).
La Procura Federale, con atto datato 29 aprile 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Toscana Marchetti Nicolas, al quale contestava la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS anche in relazione all’art. 21 comma 4 NOIF per aver egli sottoscritto, nel corso della stessa stagione sportiva 2008/2009, il tesseramento di calciatore della società Lajatico ed aver nel contempo svolto le mansioni di allenatore della squadra pulcini della società Forcoli 1921, partecipando in tale veste a gare di quest’ultima società. Unitamente al deferimento del Marchetti, la Procura Federale deferiva il presidente della società Lajatico Cacelli Alessandro, nonché le due società Lajatico e Forcoli 1921. Nel corso del dibattimento di primo grado, tra il deferito e l’organo requirente veniva patteggiata la pena della squalifica per sei giornate di gara, ma il patteggiamento era ritenuto incongruo dalla Commissione Disciplinare Territoriale, che non lo applicava ed infliggeva al Marchetti la squalifica per nove gare; tale sanzione era conforme alla richiesta formulata dalla Procura Federale al termine della discussione nel contraddittorio delle parti. Avverso tale decisione, datata 3 luglio 2010, ricorre il Marchetti con memoria scritta redatta dal proprio difensore di fiducia, a mezzo della quale viene richiesta, con l’annullamento della decisione, o la rimessione degli atti al primo giudice affinché venga riesaminata la proposta di patteggiamento erroneamente rigettata, ovvero la riduzione della sanzione. Motiva il ricorrente che i fatti posti a fondamento del deferimento erano stati da lui ammessi e che anche per questo motivo la sanzione patteggiata (pena base nove giornate di squalifica ridotta di 1/3) doveva essere ritenuta congrua e quindi applicata, con conseguente errore del primo Giudice, che era consistito nella immotivata mancata osservanza degli artt. 23 e 24 CGS. All’udienza odierna sono comparsi il ricorrente, in persona del suo difensore nonché il rappresentante della Procura Federale. Il ricorrente ha dichiarato la rinuncia alla istanza di rinvio degli atti al primo giudice ed ha insistito per la riduzione della sanzione Il rappresentante della Procura ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il ricorso è seppur per altri versi fondato. La Procura Federale, nel deferire l’attuale ricorrente, aveva richiamato l’art. 10 comma 6 CGS, che, riferendosi al successivo comma 9, fissa la sanzione da comminare alla parte responsabile della violazione nella inibizione o nella squalifica per un periodo non inferiore a due anni. In quest’ottica, la pena che era stata patteggiata non poteva essere ritenuta congrua dal primo Giudice per evidente difformità con la norma richiamata in sede di deferimento. Tuttavia, l’art. 10 commi 2 e 6 CGS non si attaglia al caso in esame, perché si riferisce alla violazione delle norme federali in materia di tesseramento, che è compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, ovvero alla partecipazione a competizioni sportive di calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi. Per cui, giusto il richiamo di cui al comma sesto dell’art. 1 CGS contestato al deferito, la giusta sanzione deve essere ricercata nell’art. 19 comma primo inciso e) CGS e va equamente inflitta in misura pari a 6 gare. P.Q.M. La CD Nazionale accoglie il ricorso, riforma la decisione impugnata, riduce la squalifica del calciatore Nicolas Marchetti da 9 a 6 (sei) gare ufficiali. Dispone la restituzione della tassa versata.
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