F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1549/1613 pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). (111) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1556/1615pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). (112) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1551/1614pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1549/1613 pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). (111) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1556/1615pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). (112) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1551/1614pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) in danno del Sig. Sonaglia, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione, con tre diversi provvedimenti, il Sig. Sonaglia per rispondere rispettivamente delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. B), paragrafi II) punto 1, lett. b, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., ciascuno dei paragrafi in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione del Collegio Sindacale sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia. I motivi della decisione La Commissione rileva che il deferimento è fondato e pertanto va accolto. Le circostanze addebitate al deferito risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito della relazione del Collegio Sindacale sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, del prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009. Nel caso di specie, il rapporto di immedesimazione organica con la Società appare acclarato e imponeva al Sonaglia gli adempimenti di che trattasi. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale commina la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) al Sig. Andrea Sonaglia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it